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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30949/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 per omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2014 per un importo complessivo di euro 11.633,43. La difesa sosteneva la violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), ritenendo che il reato, pur essendo connotato da plurime condotte mensili, debba essere valutato unitariamente in ragione della sua entità e del fatto che si riferiva a una sola annualità. La Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis richiamando l'ostatività delle condotte plurime e reiterate (quarto comma).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul piano della interpretazione dell'art. 131-bis: alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18891/2022 la pluralità di condotte unificate nella continuazione non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la particolare tenuità; il giudice doveva dunque effettuare una valutazione concreta e complessiva anche dell'entità della somma non versata. Tuttavia, la posizione decisoria favorevole al ricorrente non ha potuto condurre al rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione (maturata il 26/09/2022). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    Norma che punisce l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali; nel caso in esame applicata alla mancata corresponsione, per l'anno 2014, di euro 11.633,43.

  • art. 131-bis cod. pen.

    quarto comma (riferimento a condizioni ostative come condotte abituali o reiterate)

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che, secondo le Sezioni Unite n. 18891/2022, la pluralità di reati unificati nella continuazione non è di per sé ostativa all'applicazione della causa, che richiede una valutazione concreta e complessiva degli elementi della fattispecie (natura e gravità, entità del danno, modalità esecutive, motivazioni, periodo di tempo, intensità del dolo, ecc.). Il quarto comma individua condizioni ostative tassative (es. comportamento abituale), ma non impedisce in via automatica il riconoscimento della tenuità in presenza di pluralità di condotte.

  • principio sulla estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza: Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti)

    In presenza di una causa di estinzione del reato la Cassazione non può rilevare vizi di motivazione della sentenza impugnata ai fini del rinvio, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente la causa estintiva; perciò si procede ad annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • L'art. 131-bis c.p. può trovare applicazione anche quando le condotte sono plurime e riconducibili a un unico reato in continuazione: la pluralità di atti non esclude automaticamente la particolare tenuità, che va valutata concretamente.
  • Il giudice deve compiere una valutazione complessiva e comparativa dei fattori indicativi della tenuità: natura e gravità dell'illecito, importo non versato, finalità e modalità della condotta, periodo temporale, intensità del dolo, conseguenze e comportamenti successivi.
  • Se la norma stessa prevede condizioni ostative (es. comportamento abituale) queste devono essere considerate, ma non costituiscono un automatismo che impedisce sempre l'applicazione della causa di non punibilità in presenza di continuazione.
  • Quando il reato si è estinto per prescrizione prima che la Cassazione disponga un rinvio per valutazioni di merito, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio: i vizi di motivazione non possono essere rilevati in sede di legittimità in presenza della causa estintiva.
  • Nei reati tributari o contributivi caratterizzati da omissioni ripetute su base mensile, è essenziale quantificare l'entità complessiva della pretesa e collocarla nel contesto (una singola annualità con importo modesto può orientare verso la tenuità mentre importi più rilevanti o condotte sistematiche possono escluderla).

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