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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33325/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma chiedendo il riesame di questioni di merito: la rivalutazione della prova rispetto alla sua responsabilità penale, il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate e un diverso trattamento sanzionatorio (sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni di merito già compiute dalla Corte territoriale (sulla credibilità della persona offesa e sulla gravità oggettiva della condotta che ha causato danni alla vettura), il cui riesame è precluso in sede di legittimità salvo macroscopiche illogicità della motivazione, che non sono emerse. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, la Corte ha confermato che la motivazione del giudice di merito ha adeguatamente preso in considerazione i criteri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta ed entità del danno) ritenendo la condotta oggettivamente grave; quindi non ha ravvisato carenza logica o violazione di legge. Sono state altresì respinte le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sulla base della valutazione della personalità e della prognosi recidivante. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa è applicabile ... ai reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena" che si presentino come effetto di un comportamento non abituale

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'applicazione della particolare tenuità richiede un esame dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. (in particolare modalità della condotta e esiguità del danno); nel caso concreto la gravità oggettiva della condotta e l'entità del danno escludono l'applicazione della causa di non punibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    i parametri normativi indicati al primo comma dell'art. 133 cod. pen., attraverso l'esame delle "modalità della condotta e ... l'esiguità del danno o del pericolo"

    La Corte ritiene che il primo comma fornisca il 'serbatoio' di criteri valutativi per la particolare tenuità e per la determinazione della sanzione; non è necessario analizzare tutti gli elementi elencati, ma il giudice di merito deve indicare quelli ritenuti rilevanti: qui è stato considerato rilevante il modo della condotta e l'entità del danno.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    introduzione di forme di procedibilità per taluni reati (mancata proposizione della querela nelle more)

    La Corte segnala che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non è possibile esaminare questioni connesse alla mancata proposizione della querela successive al ricorso (anche se intervenute modifiche legislative), percheé l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi basati su una semplice rivalutazione del peso della prova o della credibilità sono inammissibili se mirano a sindacare valutazioni di merito ben motivate.
  • Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario mostrare che, alla luce dei criteri del primo comma dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, ecc.), l'offesa risulti effettivamente di particolare tenuità; il giudice di merito può indicare solo i criteri ritenuti rilevanti, purché lo faccia logicamente.
  • La domanda di riconoscimento di circostanze attenuanti innominate o di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è strettamente connessa alla valutazione della personalità e della recidiva: decisioni motivate della Corte territoriale su questi punti difficilmente saranno sovvertite in Cassazione.
  • Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione deve essere di macroscopica evidenza: incongruenze minori o alternative interpretazioni non sono sufficienti per ottenere l'annullamento.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza si possono applicare condanne per spese e somme a titolo di ammenda; inoltre, cambiamenti legislativi intervenuti dopo il fatto non sono automaticamente riesaminabili se il ricorso non è ammissibile.

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