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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Nel giudizio di merito promosso da due fratelli nei confronti delle sorelle, in relazione alla successione del comune genitore, era stata chiesta anzitutto la declaratoria di annullamento, per asserita incapacità del disponente, di una donazione modale con cui il padre aveva trasferito gratuitamente la quota di un immobile a favore delle figlie, con obbligo di assistenza; in via subordinata era stata chiesta la riduzione della liberalità. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, detraendo dal valore della donazione i servizi resi dalle donatarie in favore del padre donante; la corte d'appello aveva confermato. La sorella soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del defunto, ritenuto parte necessaria sia per l'annullamento sia per la riduzione; 2) omessa considerazione nell'asse di ulteriori beni donati agli attori, risultanti dalla documentazione; 3) erronea inclusione nella massa ereditaria del bene oggetto dell'atto impugnato, sostenendo che si trattasse di atto oneroso e non gratuito; 4) errata mancata detrazione, dal valore della liberalità, dei servizi resi dalle donatarie in favore di entrambi i genitori, trattandosi di atto unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la domanda di invalidità negoziale era stata rigettata in primo grado e tale capo, favorevole all'attuale ricorrente, non era stato impugnato, sicché la questione del difetto di contraddittorio era coperta da giudicato; inoltre, la domanda di riduzione non è soggetta a litisconsorzio necessario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di supposta incompletezza della riunione fittizia non trattata nella sentenza impugnata. Il terzo è stato inammissibile perché la qualificazione dell'atto come donazione era pacifica e, nelle donazioni modali, la riunione fittizia va effettuata per il valore al netto dell'onere, correttamente detratto nei limiti del beneficio ricevuto dal donante. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché i servizi prestati in favore della madre non erano detraibili nella successione del padre e, comunque, la censura non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La questione del difetto di contraddittorio non può essere fatta valere in cassazione se il capo di sentenza che avrebbe dovuto essere affetto da tale vizio è ormai coperto da giudicato interno perché non impugnato.
  • L'azione di riduzione non è soggetta a litisconsorzio necessario né dal lato attivo né dal lato passivo.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che introduce una questione di fatto o di diritto non trattata nella sentenza impugnata, se la censura non è costruita come critica alla ratio decidendi effettivamente adottata.
  • Le donazioni modali partecipano alla riunione fittizia per il valore al netto dell'onere, con detrazione dell'utilità effettivamente rimasta al donante nei limiti in cui il beneficio sia andato a suo favore.
  • Non è possibile detrarre dalla massa ereditaria, nella successione di un determinato de cuius, prestazioni o servizi resi a favore di un soggetto diverso dal de cuius medesimo, anche se l'atto complessivo coinvolga più disponendi.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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