Ordinanza n. 88/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. 89 pubblicato in data 15-5-2024 avente ad oggetto i livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera acquistabili dagli erogatori privati accreditati con il servizio sanitario per l’anno 2024, nonché di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto n. 89 del 15 maggio 2024 sui livelli massimi di finanziamento per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera acquistabili dagli erogatori privati accreditati per l'anno 2024
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto che stabilisce i livelli massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie acquistabili dagli erogatori privati accreditati con il Servizio sanitario regionale per l'anno 2024, nonché degli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza interlocutoria non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con riserva di ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare l'attualità dell'interesse alla decisione di merito. Le parti costituite devono dichiarare se permanga l'interesse alla definizione del giudizio oppure se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Qualora l'interesse permanga, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. Il deposito delle dichiarazioni deve avvenire entro il 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito del ricorso né sulla legittimità del decreto impugnato.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
È richiamato per fondare il dovere di cooperazione del giudice e delle parti nella verifica dell'attualità dell'interesse e nella razionalizzazione della trattazione dei giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza, privilegiando quelli che richiedono un'effettiva trattazione del merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Le linee guida richiamate orientano l'attività dell'ufficio giudiziario allo smaltimento dell'arretrato e alla razionalizzazione della fissazione dei giudizi.
Massime di principio
- Prima di fissare o mantenere in ruolo una causa, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di attestare l'attualità dell'interesse alla decisione, verificando l'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando l'interesse alla decisione permane, il giudice può richiedere alle parti di segnalare le connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni disorganiche.
- Gli incombenti istruttori diretti a verificare l'attualità dell'interesse e le eventuali connessioni con altri giudizi non comportano una decisione anticipata sul merito della controversia, che resta riservata al Collegio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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