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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14921/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo: vizio di motivazione relativo alla determinazione della data di inizio delle condotte contestate. L'imputazione indicava ottobre 2015 mentre i testi avevano riferito di aver notato la presenza del ricorrente nella tabaccheria solo dall'inizio del 2016; si contestava quindi la validita' della data indicata a carico dell'imputato

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato: pur ammettendo l'approssimazione della data di inizio, la Corte territoriale ha riscontrato la connessione tra il dispositivo rinvenuto in possesso degli imputati, gli ammanchi denunciati dalla titolare e le immagini della videosorveglianza che hanno immortalato il Peci mentre armeggiava sulla macchina 'cambia soldi'. Pertanto la contestazione cronologica non ha prevalso e il ricorso non ha confutato compiutamente la motivazione di merito. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; nel caso concreto la somma e' stata quantificata in euro 3000

Massime di principio

  • La Cassazione non e' competente a rinnovare la valutazione di merito: un ricorso che propone le stesse doglianze gia' trattate in appello senza affrontare specificamente la motivazione della corte territoriale e' inammissibile
  • La determinazione approssimativa di una data iniziale delle condotte non e' di per sé sufficiente a mandare in crisi la decisione se esistono altri elementi probatori (es. dispositivo rinvenuto, ammanchi rilevati, filmati) che collegano l'imputato all'attivita' delittuosa
  • Le immagini di videosorveglianza e la prova materiale hanno peso decisivo: quando immortalano l'imputato mentre compie atti coerenti con il reato, possono prevalere su ricostruzioni cronologiche meno precise fornite da testimoni
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione e' necessario contestare la motivazione giuridica e logica del giudice di merito in modo specifico e circostanziato; generiche doglianze di fatto o rilievi non confrontati con la motivazione sono destinate a fallire
  • Esiste il rischio di sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) in caso di ricorso dichiarato inammissibile: occorre valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo

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