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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00394/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva proposto domanda giudiziale per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che la prestazione fosse stata disconosciuta per la natura non agricola del datore di lavoro, che in giudizio non era stato richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro agricolo e che la reiscrizione negli elenchi non fosse stata domandata, oltre a risultare comunque maturata la decadenza. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 22 del decreto 7/70, sostenendo che il termine non era decorso e che la complessiva finalità dell'atto introduttivo fosse comunque volta al riconoscimento del rapporto in agricoltura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito; ha inoltre osservato che la domanda proposta non aveva ad oggetto la reiscrizione negli elenchi, nemmeno in via incidentale, e che non era stata specificamente censurata la parte della sentenza d'appello che affermava che nessuna reiscrizione fosse stata mai richiesta. La Corte ha aggiunto che l'iscrizione negli elenchi degli agricoli costituisce presupposto essenziale e indefettibile per ottenere le prestazioni previdenziali agricole e che, essendosi formato il giudicato sui contributi dovuti dall'impresa quale datore non agricolo per il lavoro del ricorrente, era inammissibile la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro di diversa natura per il medesimo periodo. Sono state inoltre dichiarate spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 del decreto 7/70

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il termine per agire non fosse decorso; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo assorbente l'inesistenza in domanda della reiscrizione richiesta e la corretta interpretazione del contenuto dell'atto da parte del giudice di merito.

  • art. 152 att. c.p.c.

    Usato per dichiarare le spese irripetibili.

  • art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1 bis, del DPR n. 115/02

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale compete al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo nei limiti dei vizi dedotti secondo i canoni del giudizio di legittimità.
  • La domanda diretta a conseguire prestazioni previdenziali agricole presuppone necessariamente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; senza tale richiesta non può ritenersi proposta, neppure implicitamente, l'azione necessaria al riconoscimento della prestazione.
  • La formazione del giudicato su una qualificazione del rapporto di lavoro e sui contributi dovuti per quel rapporto impedisce di proporre, per il medesimo periodo, una domanda incompatibile volta all'accertamento di una diversa natura del rapporto.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non censuri specificamente una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiIscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoliImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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