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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00918/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva intrapresa da una creditrice nei confronti di una banca sulla base di un titolo esecutivo relativo a interessi legali su una somma già oggetto di ordinanza di assegnazione. La banca, quale debitrice esecutata, propone opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo in compensazione un proprio credito verso la creditrice derivante da una precedente ordinanza della Corte di cassazione e deducendo, inoltre, l'impossibilità di pagamento per la presenza di un pignoramento esattoriale presso di sé. Dopo la sospensione e la riassunzione, la creditrice oppone la fondatezza dell'opposizione e formula anche una domanda volta ad accertare l'esistenza di un proprio credito verso la banca superiore a quello opposto in compensazione e comunque pari ad almeno euro 5.100,00. Il Tribunale declina la competenza per valore ritenendo che la causa, determinata solo dagli interessi legali per importo inferiore alla soglia di competenza del Tribunale, spettasse al Giudice di pace, e considera irrilevanti sia l'eccezione di compensazione sia gli interventi tardivi di terzi. La ricorrente propone allora regolamento di competenza con due motivi: primo, per sostenere che la pronuncia di incompetenza sarebbe tardiva ai sensi dell'art. 38 c.p.c.; secondo, per censurare la qualificazione della propria domanda come mera difesa e non come domanda riconvenzionale idonea a spostare la competenza per valore al Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, ritenendo che la questione di competenza sia stata esaminata dopo l'integrazione del contraddittorio, attività necessaria anche ai fini della decisione sulla competenza, e che non esista un obbligo di decidere l'incompetenza per valore già nella prima udienza, purché sia rilevata tempestivamente. Accoglie invece il secondo motivo: la domanda proposta dalla creditrice per l'accertamento del proprio controcredito verso la banca, benché formulata in modo non del tutto preciso, è qualificabile come domanda riconvenzionale e, poiché dedotta come superiore a euro 5.100,00, comporta la competenza per valore del Tribunale. La Corte afferma quindi la competenza del Tribunale di Roma e dispone che il processo vi sia riassunto nel termine di legge, compensando le spese di lite in ragione della reciproca parziale fondatezza delle questioni e dell'incertezza della domanda riconvenzionale nel suo concreto contenuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposto dalla parte esecutata.

  • art. 17 c.p.c.

    nei giudizi di esecuzione forzata il valore della causa si determina in base al credito per cui si procede; tale criterio vale per la competenza per valore e non per materia o funzione.

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'eccezione di compensazione della banca sposti di per sé il valore della causa ai fini della competenza.

  • art. 38 c.p.c.

    la questione di incompetenza per valore può essere rilevata e decisa d'ufficio nei limiti processuali previsti, ma non è imposto che venga decisa già in prima udienza se la causa è ancora in fase necessaria di integrazione del contraddittorio.

  • art. 183 c.p.c.

    è il parametro temporale richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività del rilievo officioso di incompetenza, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 7 c.p.c.

    norma applicata dal Tribunale per attribuire la competenza al Giudice di pace, in ragione del valore del credito azionato.

  • art. 9 c.p.c.

    richiamato dalla decisione di merito in relazione alla competenza del Tribunale per valore.

  • art. 10 c.p.c.

    la Corte afferma che il criterio di determinazione del valore va combinato con la regola sul cumulo delle domande proposte contro il medesimo soggetto; la domanda riconvenzionale concorre al valore della causa.

  • art. 164 c.p.c.

    citato per osservare che, anche in caso di nullità della domanda ulteriore, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di consentirne la sanatoria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese di lite, in deroga al testo letterale, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indica il vizio dedotto nel secondo motivo, per violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina sul credito per cui si procede, ma se l'opponente formula una domanda riconvenzionale autonoma relativa a un controcredito, tale domanda concorre alla determinazione del valore complessivo della causa ai sensi della regola generale sul cumulo delle domande.
  • L'eccezione di compensazione proposta dal debitore esecutato, se diretta solo a paralizzare la pretesa esecutiva, non modifica di per sé il valore della causa ai fini della competenza.
  • Il giudice può rilevare l'incompetenza per valore anche dopo l'avvio del processo, purché lo faccia in un momento processualmente utile e non essendo imposto che la decisione intervenga già nella prima udienza se occorrano preliminarmente attività necessarie, come l'integrazione del contraddittorio.
  • Una domanda sulla esistenza e quantificazione di un proprio credito, anche se formulata in modo generico, deve essere qualificata in base al suo contenuto sostanziale; se mira a un accertamento positivo del controcredito, non resta assorbita in una mera difesa.
  • La competenza per valore nei procedimenti esecutivi va letta in coordinamento con le regole sul cumulo oggettivo delle domande: la domanda accessoria o riconvenzionale può attrarre la causa davanti al giudice di valore superiore se supera la soglia rilevante.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenzaImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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