Cassazione Penale, Ordinanza n. 27973/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., cioè una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe valutato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p. La Corte ha però ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili perché rivolti contro una sentenza applicativa di pena e non compresi tra i motivi consentiti dal regime speciale dell'impugnazione del patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, precisando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è proponibile solo per vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per ribadire che la sentenza di patteggiamento segue un regime speciale; il motivo fondato sulla sua violazione non è, nel caso concreto, tra quelli deducibili in cassazione.
Norma che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza applicativa della pena ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra accusa e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Invocato dal primo ricorrente per sostenere l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento; la censura è stata ritenuta inammissibile nel giudizio contro patteggiamento.
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni in cassazione sono tassativamente limitate ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento la censura di omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non si traduca in uno dei vizi specificamente ammessi dalla disciplina speciale.
- La violazione di norme processuali o la deduzione di vizi motivazionali non consentiti dalla disciplina del patteggiamento determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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