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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11486/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

In sede monitoria un cliente aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo che obbligava la banca a consegnare copia di un contratto di credito revolving e l’estratto conto storico, oltre accessori e spese. La banca aveva proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in via preliminare, aveva eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la controversia dovesse essere attribuita al giudice di pace perché il costo della documentazione, secondo i fogli informativi, era pari a importi contenuti. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace, ritenendo che il valore della causa fosse determinabile sul costo di produzione delle copie richieste. Il cliente ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7 e 14 c.p.c. e dell’art. 119 TUB, sostenendo che la domanda riguardava un diritto sostanziale all’ottenimento della documentazione bancaria, non riducibile al mero costo di produzione delle copie, e che quindi il valore della causa doveva considerarsi indeterminabile, con competenza del Tribunale. La banca ha resistito; il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento. La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Torino, davanti al quale le parti sono state rimesse per il merito.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato l’incompetenza per valore in favore del giudice di pace. In applicazione dei principi sull’art. 14 c.p.c. e sull’art. 119, comma 4, TUB, ha ritenuto che la domanda di consegna della documentazione bancaria, pur azionabile anche in via monitoria e pur riferita a documenti per i quali sono previsti costi di produzione, attiene a un diritto sostanziale del cliente e non può essere valutata assumendo come valore della causa il solo costo di riproduzione delle copie. Ne è derivata la qualificazione della controversia come di valore indeterminabile e, quindi, la competenza del Tribunale adito. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Torino per la fase di merito; le spese sono state rinviate al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato come norma che fonda la competenza del Tribunale nelle controversie di valore indeterminabile o comunque non attribuite al giudice di pace

  • art. 12 c.p.c.

    richiamato per l’individuazione della "parte del rapporto in contestazione" ai fini del valore della causa

  • art. 14 c.p.c.

    interpretato nel senso che, per le azioni relative a somme di denaro o beni mobili, il valore si determina sulla base di quanto indicato o dichiarato dall’attore; se la domanda è proposta davanti al Tribunale, il convenuto può contestare il valore solo nella prima difesa utile, ma la domanda di consegna documentale bancaria non va valorizzata sul solo costo di produzione delle copie

  • art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993

    riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni degli ultimi dieci anni; tale diritto ha natura sostanziale ed è azionabile anche giudizialmente e in via monitoria

  • art. 210 c.p.c.

    indicato come strumento processuale per ottenere l’esibizione della documentazione bancaria, ove ne ricorrano i presupposti e previa richiesta non soddisfatta alla banca

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto nel regolamento di competenza, per violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza

Massime di principio

  • Quando la domanda ha ad oggetto l’ottenimento di documentazione bancaria ex art. 119 TUB, il valore della controversia non può essere automaticamente ricondotto al mero costo di produzione delle copie, perché il bene della vita dedotto in giudizio è il diritto sostanziale alla consegna della documentazione.
  • Ai fini della competenza per valore, le domande aventi a oggetto beni mobili o obblighi di facere devono essere trattate secondo i criteri dell’art. 14 c.p.c.; tuttavia, se la pretesa non è concretamente traducibile in un valore pecuniario determinato, la controversia può essere considerata di valore indeterminabile.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza per valore va proposta nella prima difesa utile e il convenuto può contestare il valore dichiarato o presunto; tuttavia la contestazione non è fondata se mira a ridurre a costi accessori una domanda che tutela un diritto sostanziale autonomo.
  • Il diritto del cliente alla documentazione bancaria ha natura sostanziale ed è esercitabile anche giudizialmente, inclusa la sede monitoria, quando sia stato previamente richiesto alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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