Cassazione Penale, Sentenza n. 13627/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) con aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità. Il motivo principale dedotto in cassazione prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la fattispecie sarebbe stata qualificata impropriamente (si sarebbe dovuto configurare un caso di bancarotta preferenziale), che mancasse la causalità efficiente tra la condotta e il dissesto, e che fosse assente l'elemento soggettivo necessario (la sola conoscenza delle difficoltà non sarebbe sufficiente; inoltre i contratti non sarebbero stati eseguiti e non si sarebbe prodotto pregiudizio irreparabile per i creditori). Sono stati altresì proposti motivi nuovi relativi alla tempistica dell'intervento dell'Azzato e alla presunta non riconducibilità della genesi dei contratti a lui (con riferimento a un interlocutore denominato Marzano).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo originario non si confrontasse compiutamente con la decisione impugnata e fosse manifestamente infondato: la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come fittizia (e quindi l'inesistenza del credito) indicando, tra l'altro, la corrispondenza temporale e di valore tra fatture e beni trasferiti (contratto del 24/12/2010) e la successiva restituzione dei beni solo a seguito di transazione con la curatela. Ne è conseguito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, reato di "pericolo concreto" per i creditori; le doglianze difensive sulla causalità e sull'elemento soggettivo sono risultate generiche e non hanno scalfito la motivazione dei giudici di merito, che avevano indicato plurimi indici della volontarietà e consapevolezza dell'Azzato. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite di enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve rispettare il perimetro dei motivi indicati in appello; qui il motivo deve essere interpretato entro i limiti ammessi dall'articolo
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare la presentazione di motivi ritenuti colposi
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini)
Principio che qualifica la bancarotta distrattiva come reato di "pericolo concreto": l'atto di depauperamento deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni)
Indicazioni sui criteri per individuare la volontarietà e la consapevolezza richieste per la partecipazione di un soggetto come apporto all'intraneus nella bancarotta fraudolenta
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo) e altre richiamate
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione e del necessario confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta distrattiva è configurabile anche quando l'operazione non dimostri un danno immediato irreparabile, purché l'atto sia idoneo a creare un "pericolo concreto" per il soddisfacimento dei creditori fino all'apertura del fallimento.
- La qualificazione della fattispecie (distrattiva vs preferenziale) e la valutazione sulla fittizietà delle prestazioni sono materie tipiche del giudice di merito: in cassazione occorre un concreto e specifico travisamento della prova o illegittimità di diritto ben precisa per ottenere accoglimento.
- Per contrastare efficacemente una condanna per bancarotta è necessario mettere in discussione con argomentazioni puntuali e prove la natura fittizia dei contratti, la corrispondenza valore/beni e la sequenza temporale delle operazioni; contestazioni generiche sull'elemento soggettivo sono normalmente ininfluenti.
- I motivi nuovi introdotti in cassazione sono, di regola, inammissibili se non rientrano nei limiti dell'impugnazione originaria o se derivano da censure già valutabili in sede di merito.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o che non si confrontano compiutamente con la motivazione di merito può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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