Cassazione Civile, Ordinanza n. 19921/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel provvedimento di legittimità n. 28146/2022 la Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ma aveva omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la distrazione in proprio favore. La controparte non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integri un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione e non un vizio da far valere con impugnazione ordinaria. Ha inoltre escluso la necessità di notifiche ulteriori alla parte rappresentata dal difensore richiedente, perché il sub-procedimento di correzione resta interno al medesimo giudizio e la procura originaria è sufficiente. Per questi motivi ha accolto il ricorso e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 28146/2022 con l'inciso: "con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La distrazione delle spese può essere richiesta dal difensore antistatario; il diritto dell'avvocato sorge per il solo fatto della dichiarazione e l'omissione di pronuncia è emendabile.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è il procedimento di correzione di errore materiale.
Il procedimento di correzione è esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra, di regola, un vizio da dedurre con i mezzi ordinari di impugnazione, ma un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., anche quando il provvedimento da correggere provenga dalla Corte di cassazione.
- Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. è un incidente del medesimo giudizio e non introduce una nuova fase processuale; perciò la procura già rilasciata nel giudizio concluso resta valida anche per attivare la correzione.
- Quando l'istanza di distrazione era stata proposta nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, non è configurabile un autonomo obbligo di notifica alla parte assistita dal difensore che chiede la correzione, poiché l'attività del difensore si colloca nello stesso processo e tutela contestualmente un interesse proprio e quello della parte.
- La mancata pronuncia sulla distrazione non richiede accertamenti ulteriori sulla veridicità della dichiarazione del difensore, poiché il diritto alla distrazione sorge con la dichiarazione stessa e il giudice non può introdurre controlli non previsti dalla disciplina dell'istituto.
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