Cassazione Penale, Ordinanza n. 28949/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dagli atti emerge che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo del tutto generico, quindi inammissibile, senza affrontare nel merito il profilo sanzionatorio dedotto.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna; la sentenza non si sofferma sul merito della fattispecie, ma solo sul giudizio di inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
richiamata ai fini della condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una censura formulata in termini generici è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se il ricorso non supera il vaglio di specificità, la Corte non esamina nel merito la doglianza, anche se attinente al trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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