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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06233/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto di accertare, in via principale, l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra più società del gruppo e la conseguente codatorialità, con rapporto di lavoro subordinato riferibile alla società committente/beneficiaria della prestazione; in via subordinata aveva chiesto di accertare un'intermediazione illecita di manodopera tra la società formalmente datrice e un'altra società del gruppo, con conseguente rapporto sostanziale in capo a quest'ultima, e di ottenere la condanna della società committente ad assumerla in esecuzione di un accordo sindacale. La Corte d'appello aveva negato tali domande ritenendo che l'ordinanza di reintegra resa contro il datore formale, passata in giudicato, avesse definitivamente fissato il datore di lavoro nella società formale e precluso ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte, da un lato, violazioni di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale male interpretato la domanda originaria, riducendola a una pretesa di imputazione del rapporto alla sola società controllante e non invece a un sistema plurisoggettivo di codatorialità e intermediazione; dall'altro, violazione dell'art. 2909 c.c. per avere attribuito all'ordinanza di reintegra effetti preclusivi anche verso soggetti diversi e rispetto all'accertamento della codatorialità/intermediazione di manodopera.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha censurato la Corte d'appello per aver erroneamente interpretato la domanda come volta alla sola imputazione del rapporto alla capogruppo, invece di cogliere la prospettazione di un rapporto plurisoggettivo fondato su codatorialità e unitario centro di imputazione degli interessi. Ha inoltre affermato che il provvedimento di reintegra ottenuto nei confronti del datore formale non preclude l'azione diretta a far accertare la sussistenza di un diverso assetto sostanziale del rapporto, anche in termini di codatorialità o intermediazione illecita, poiché le vicende del rapporto formalmente in essere non esauriscono il rapporto sostanziale verso l'effettivo o plurimo datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare l'interpretazione della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre al governo del materiale probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati per contestare la valutazione delle allegazioni e delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 1294, 1344, 2094, 2359, 2497, 2697 c.c.

    Sono richiamati per sostenere la configurabilità della codatorialità, dell'eventuale interposizione e della ripartizione dell'onere probatorio nel rapporto di lavoro plurisoggettivo.

  • artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003

    Sono richiamati nel contesto della dedotta intermediazione di manodopera.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte afferma che il giudicato formatosi sull'ordinanza di reintegra contro il datore formale non si estende automaticamente a soggetti diversi né impedisce l'accertamento della codatorialità o dell'intermediazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di decisione del ricorso.

Massime di principio

  • La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva e l'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più società che utilizzano in modo condiviso la prestazione per un interesse comune.
  • In presenza di un unico centro di imputazione del rapporto o di codatorialità, le obbligazioni di lavoro gravano solidalmente su tutti i soggetti che si avvantaggiano della prestazione, in applicazione della presunzione di solidarietà dell'art. 1294 c.c.
  • Il giudice di merito, quando è dedotto un rapporto plurisoggettivo di lavoro, deve esaminare gli indici di integrazione tra società formalmente distinte e l'eventuale utilizzazione promiscua della prestazione, senza arrestarsi alla sola intestazione formale del rapporto.
  • L'ordinanza o sentenza resa contro il datore formale e avente ad oggetto l'illegittimità del recesso non preclude, di per sé, l'azione volta ad accertare la sussistenza di un diverso o ulteriore assetto sostanziale del rapporto con l'effettivo o con più datori di lavoro.
  • L'interesse del lavoratore a contestare il licenziamento del datore formale non implica rinuncia all'accertamento della codatorialità o dell'intermediazione illecita, trattandosi di profili distinti sul piano soggettivo e causale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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