Sentenza del 25/09/2017 n. 3813 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito erariale - Individuazione del termine - Prestazione periodica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito erariale derivante dalla riscossione di un'imposta. Si doveva stabilire se tale credito fosse soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, oppure alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. La sentenza esclude che l'obbligazione tributaria costituisca una prestazione periodica, poiché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma, fondata su una nuova valutazione dei presupposti impositivi.
La decisione
È stato affermato che il credito erariale per la riscossione dell'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Non essendo indicati nel testo i nominativi delle parti né l'esito formale del dispositivo, il vincitore processuale non è determinabile con certezza; sul principio giuridico affermato, risulta tuttavia prevalente la posizione favorevole all'applicazione della prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La norma prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche, ma non si applica al credito tributario, perché ogni obbligazione d'imposta nasce autonomamente per ciascun periodo d'imposta.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso.
Massime di principio
- Le obbligazioni tributarie relative a diversi periodi d'imposta sono normalmente autonome e non costituiscono, per il solo fatto di ripetersi annualmente, prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
- Per i crediti erariali d'imposta si applica in via generale il termine di prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c., salvo che una norma speciale preveda espressamente un termine diverso.
- Il termine di prescrizione deve essere valutato considerando la natura del credito e la disciplina specifica applicabile, non soltanto la periodicità con cui il tributo viene liquidato o richiesto.
- La decorrenza e l'eventuale interruzione della prescrizione devono essere verificate con riferimento a ciascuna autonoma obbligazione tributaria e agli atti validamente notificati dall'amministrazione.
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