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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34252/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto, quale socio di una società in liquidazione, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a maggiori redditi ai fini IRES e IRAP per l'anno 2008. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica dell'atto impositivo. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, mentre il contribuente era rimasto contumace. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul processo tributario e del contraddittorio, sostenendo che l'appello dell'Ufficio, proposto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché l'Amministrazione non aveva depositato entro il termine ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di impugnazione, né aveva chiesto tempestivamente rimessione in termini. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione del ricorso in appello e dei principi del giusto processo, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in mancanza di rituale costituzione dell'appellato, l'Agenzia delle Entrate dovesse provare il perfezionamento della notificazione dell'appello mediante tempestivo deposito dell'avviso di ricevimento; il semplice differimento richiesto all'udienza non poteva valere come formale richiesta di rimessione in termini e, comunque, sarebbe stata tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546/1992. Ne è conseguito che l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di appello, poiché il contribuente non vi aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    termine di cui all’art. 32

    Nel processo tributario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell'appello doveva avvenire entro il termine previsto per le produzioni documentali; una richiesta di differimento all'udienza non equivale a tempestiva rimessione in termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione della violazione di legge prospettata con i motivi di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione del ricorso in appello.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione del ricorso in appello.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione del ricorso in appello.

  • art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    Ha consentito la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, una volta rilevata l'inammissibilità dell'appello che avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice di merito.

  • SS.UU. n. 3006/2008

    È stata richiamata per affermare che la rimessione in termini va chiesta tempestivamente e non può essere sostituita da una mera istanza di differimento all'udienza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la parte appellata non si è ritualmente costituita, l'appellante che notifichi l'atto a mezzo posta deve provare il perfezionamento della notificazione mediante il deposito tempestivo dell'avviso di ricevimento.
  • Il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello deve avvenire nei termini previsti per le produzioni documentali; il mancato rispetto di tale termine può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Una richiesta di mero differimento formulata in udienza non equivale a formale istanza di rimessione in termini e non sana la tardiva produzione del documento necessario a dimostrare la ritualità della notificazione.
  • La sanatoria del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo presuppone la rituale costituzione della parte destinataria della notificazione; in mancanza, non può operare per effetto della sola presenza informale del difensore in udienza.
  • Quando l'accoglimento del ricorso comporta la constatazione che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Cassazione può cassare senza rinvio se non residuano ulteriori attività decisorie di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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