Sentenza n. 1687/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brianza di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) non è riprodotta la disposizione, che era contenuta al punto 4.9.0.2 della D.G.R. 1827 del 31 gennaio 2024, secondo la quale “Le prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 saranno finanziate oltre al 106% e fino al 110% senza applicare le regressioni tariffarie”. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e applicativi di programmazione sanitaria relativi alla determinazione e assegnazione dei budget per l'anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria accreditata ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, le deliberazioni della Regione Lombardia e gli atti applicativi relativi alla negoziazione sanitaria per l'anno 2024. In particolare, ha contestato: la determinazione del budget di specialistica ambulatoriale in misura pari al valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; la facoltà dell'ATS di non assegnare le risorse residue in caso di mancato utilizzo del budget destinato agli screening; la mancata riproduzione nel contratto di una previsione relativa al finanziamento, oltre il 106% e fino al 110%, delle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 senza regressioni tariffarie; la limitazione al 10% dell'incremento del sotto-budget per prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini di altre regioni; nonché l'interpretazione delle deliberazioni regionali nel senso che il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile avrebbe comportato la riduzione del budget contrattuale annuale. Il testo della sentenza non espone il dettaglio dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
A seguito dell'avviso di fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, la difesa della ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio che era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative agli atti di programmazione sanitaria e ai criteri di determinazione dei budget. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base dell'avviso di fissazione della causa finalizzato a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
È richiamato in epigrafe quale riferimento processuale della definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando il giudizio abbia avuto uno svolgimento limitato e la parte resistente abbia svolto un'attività difensiva meramente contenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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