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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38803/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poziello impugna la sentenza d'appello sostenendo: (i) violazione dell'art. 649 c.p.p. per non aver riconosciuto che il reato era già stato giudicato in altro procedimento (eccezione di bis in idem/improcedibilità); (ii) mancata motivazione rispetto agli argomenti difensivi relativi all'eccezione del bis in idem; (iii) violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) perché la Corte d'appello avrebbe modificato la data di consumazione del reato in senso sfavorevole, retrodatando/retroposizionando la data rispetto a quella indicata dal Tribunale (Tribunale aveva collocato il fatto ad aprile 2012, mentre la Corte d'appello individuò come punto certo il 30 marzo 2016). Il reato contestato è quello di occultamento/distruzione delle scritture contabili della Nuova Vis Futura soc. coop., ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per palese infondatezza. Ha ritenuto legittima la diversa valutazione della Corte territoriale circa la data di consumazione (ancorata al 30/3/2016, data in cui fu richiesta l'esibizione delle scritture), osservando che la datazione alternativa del Tribunale era aleatoria e che il comportamento probatorio e le dichiarazioni dell'imputato giustificavano la ricostruzione adottata in appello. Ha escluso l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. perché non sussiste identità storico-naturalistica fra i reati dei due procedimenti (diversa ampiezza dell'oggetto, tempistica e fatture diverse). Ha inoltre precisato che il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di rivedere la qualificazione del fatto o la valutazione delle prove quando ciò non comporti l'applicazione di una pena più grave nel senso vietato dall'art. 597 comma 3. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili per evadere le imposte; la Corte ha confermato la sussistenza del reato contestato a fronte delle risultanze processuali.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Prevede l'improcedibilità quando il fatto è già stato oggetto di giudicato per lo stesso reato; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di bis in idem non fosse fondata perché mancava l'identità storico-naturalistica (diversità dell'oggetto, del periodo e delle operazioni contestate).

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ricordato che tale divieto impedisce al giudice d'appello di infliggere una pena complessivamente peggiorativa rispetto alla sentenza impugnata, ma non vieta la diversa valutazione delle prove o la corretta qualificazione del fatto ove ciò non comporti l'applicazione di misure espressamente vietate dal comma 3.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Per ottenere l'improcedibilità per bis in idem ex art. 649 c.p.p. è necessario dimostrare l'identità storico-naturalistica del fatto (stessi elementi di tempo, luogo e persona e medesima condotta): somiglianze generiche non sono sufficienti.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di infliggere una pena complessivamente più grave o nuove misure peggiorative, ma non preclude che il giudice d'appello riveda la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione delle prove quando ciò non comporti gli effetti espressamente vietati dalla norma.
  • La data di consumazione di un reato è elemento valutabile in relazione a elementi certi processuali (es. richiesta di esibizione, atti formali, dichiarazioni dell'imputato); una diversa datazione fondata su tali elementi può legittimamente escludere la coincidenza con precedenti procedimenti.
  • La difesa che invoca il bis in idem deve contestualizzare e provare la perfetta coincidenza delle condotte e dei documenti contestati nei diversi procedimenti; occorre portare all'attenzione del giudice elementi specifici e chiari che dimostrino la sovrapposizione.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali: valutare attentamente la fondatezza della censura prima di proporre ricorso.

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