Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TEFA - Notificazioni telematiche - Inesistenza - Inammissibilità - Costituzione di controparte priva di efficacia sanante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione telematica del ricorso o dell’appello tributario effettuata via PEC prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, tali notificazioni erano inammissibili, salvo quelle effettuate nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, dove la notificazione telematica era stata introdotta in via sperimentale ai sensi dell’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015. La notificazione eseguita al di fuori di tale regime è stata qualificata come inesistente e non semplicemente nulla.

La decisione

Il ricorso o l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato via PEC in un periodo e in un ambito territoriale non ancora abilitati alla notificazione telematica. La costituzione della controparte non ha prodotto alcun effetto sanante, poiché l’inesistenza della notificazione impedisce che la successiva comparizione del destinatario ne sani il vizio. La decisione si conforma a Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanze n. 15109/2018 e n. 17941/2016.

Norme richiamate

  • Legge n. 53 del 1994, art. 3-bis, secondo periodo

    La disposizione disciplina la notificazione degli atti processuali tramite strumenti telematici, secondo le modalità e i presupposti previsti dalla normativa vigente.

  • Decreto-legge n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2, convertito dalla legge n. 114 del 2014

    La norma ha modificato la disciplina delle notificazioni telematiche, rendendo necessario il rispetto delle specifiche condizioni normative e tecniche per la loro validità.

  • D.M. 4 agosto 2015

    Il decreto ha individuato le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Prima della sua entrata in vigore, la notificazione via PEC non era generalmente valida, salvo la sperimentazione prevista per le Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.

  • D.M. n. 163 del 2013

    Il decreto costituisce il quadro regolamentare del processo tributario telematico e dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel relativo procedimento.

  • D.M. 4 agosto 2015 della Direzione generale delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 184 del 10 agosto 2015

    Il decreto ha definito le specifiche tecniche e operative necessarie per le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo tributario.

  • Art. 16 del D.M. 4 agosto 2015

    Prevedeva, in via sperimentale, l’operatività delle notificazioni telematiche dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, costituendo un’eccezione alla regola generale di inammissibilità delle notificazioni PEC effettuate prima della piena entrata a regime del sistema.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre verificare la disciplina telematica vigente alla data della notificazione, non soltanto quella applicabile al momento della costituzione in giudizio o della decisione.
  • Una notificazione via PEC effettuata prima dell’abilitazione normativa e tecnica dell’ufficio giudiziario può essere qualificata come inesistente e determinare l’inammissibilità del ricorso o dell’appello.
  • La costituzione della controparte non sana automaticamente una notificazione inesistente; l’effetto sanante può operare, in linea generale, per vizi meno gravi, ma non per la radicale mancanza della notificazione.
  • Le eventuali discipline sperimentali o territorialmente limitate devono essere controllate specificamente: nel caso esaminato l’eccezione riguardava le Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
  • Per valutare la validità di una notificazione telematica è necessario verificare cumulativamente la data dell’atto, l’ufficio giudiziario interessato, l’abilitazione normativa, le specifiche tecniche applicabili e il rispetto delle modalità formali richieste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.