Sentenza del 19/03/2019 n. 1644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TEFA - Notificazioni telematiche - Inesistenza - Inammissibilità - Costituzione di controparte priva di efficacia sanante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione telematica del ricorso o dell’appello tributario effettuata via PEC prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, tali notificazioni erano inammissibili, salvo quelle effettuate nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, dove la notificazione telematica era stata introdotta in via sperimentale ai sensi dell’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015. La notificazione eseguita al di fuori di tale regime è stata qualificata come inesistente e non semplicemente nulla.
La decisione
Il ricorso o l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato via PEC in un periodo e in un ambito territoriale non ancora abilitati alla notificazione telematica. La costituzione della controparte non ha prodotto alcun effetto sanante, poiché l’inesistenza della notificazione impedisce che la successiva comparizione del destinatario ne sani il vizio. La decisione si conforma a Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanze n. 15109/2018 e n. 17941/2016.
Norme richiamate
Legge n. 53 del 1994, art. 3-bis, secondo periodo
La disposizione disciplina la notificazione degli atti processuali tramite strumenti telematici, secondo le modalità e i presupposti previsti dalla normativa vigente.
La norma ha modificato la disciplina delle notificazioni telematiche, rendendo necessario il rispetto delle specifiche condizioni normative e tecniche per la loro validità.
D.M. 4 agosto 2015
Il decreto ha individuato le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Prima della sua entrata in vigore, la notificazione via PEC non era generalmente valida, salvo la sperimentazione prevista per le Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
Il decreto costituisce il quadro regolamentare del processo tributario telematico e dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel relativo procedimento.
D.M. 4 agosto 2015 della Direzione generale delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 184 del 10 agosto 2015
Il decreto ha definito le specifiche tecniche e operative necessarie per le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo tributario.
Art. 16 del D.M. 4 agosto 2015
Prevedeva, in via sperimentale, l’operatività delle notificazioni telematiche dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, costituendo un’eccezione alla regola generale di inammissibilità delle notificazioni PEC effettuate prima della piena entrata a regime del sistema.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare la disciplina telematica vigente alla data della notificazione, non soltanto quella applicabile al momento della costituzione in giudizio o della decisione.
- Una notificazione via PEC effettuata prima dell’abilitazione normativa e tecnica dell’ufficio giudiziario può essere qualificata come inesistente e determinare l’inammissibilità del ricorso o dell’appello.
- La costituzione della controparte non sana automaticamente una notificazione inesistente; l’effetto sanante può operare, in linea generale, per vizi meno gravi, ma non per la radicale mancanza della notificazione.
- Le eventuali discipline sperimentali o territorialmente limitate devono essere controllate specificamente: nel caso esaminato l’eccezione riguardava le Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
- Per valutare la validità di una notificazione telematica è necessario verificare cumulativamente la data dell’atto, l’ufficio giudiziario interessato, l’abilitazione normativa, le specifiche tecniche applicabili e il rispetto delle modalità formali richieste.
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