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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul mancato riconoscimento dell'attenuante è rimasta ferma, poiché la censura è stata ritenuta meramente reiterativa e comunque infondata nei limiti del sindacato di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello, con un unico motivo di censura per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante indicata nel provvedimento come "C. Cost. n. 86/2024". La difesa contestava il diniego dell'attenuante, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza riproponeva sostanzialmente questioni già dedotte in appello e già puntualmente respinte. La Corte osserva inoltre che il giudizio sulla gravità della condotta e sulla graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del mero arbitrio o della manifesta illogicità. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata, avendo valorizzato le circostanze dell'azione, in particolare la spericolata fuga dell'imputato e la dannosità degli spintonamenti ai danni della persona offesa e dei presenti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La valutazione della gravità della condotta e della conseguente graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non presenti arbitrio o manifesta illogicità.
  • Il diniego di una circostanza attenuante può essere confermato in cassazione quando la sentenza di merito indichi in modo plausibile elementi concreti dell'azione che giustifichino la valutazione sfavorevole, come la pericolosità della condotta e le conseguenze dannose per la persona offesa e per terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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