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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13592/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e priva di illogicità evidenti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte osserva che la censura, pur formulata come vizio motivazionale in tutte le sue forme, non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza di merito è esente da evidenti illogicità. Nel caso esaminato, la corte d'appello aveva negato le attenuanti valorizzando la gravità della condotta, l'impossibilità di attribuire rilievo positivo al comportamento processuale dell'imputato e l'assenza di segnali di resipiscenza, elementi ritenuti sufficienti e decisivi a giustificare il diniego. La revoca della sospensione con messa alla prova è stata richiamata come ulteriore indice della mancata resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione sintetica, purché siano indicati gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli prospettati dalle parti.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato soltanto per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è utilmente deducibile in cassazione quando la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • L'assenza di segnali di resipiscenza, la gravità della condotta e un comportamento processuale non valorizzabile positivamente possono costituire elementi idonei a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità, la censura che mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se la motivazione di merito è adeguata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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