Cassazione Penale, Sentenza n. 1299/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il non luogo a provvedere rispetto all'opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso il 21/02/2023 a carico di Sergio Schugur. Il Tribunale aveva ritenuto che rispetto alla declinazione di incidenza del d.lgs. n. 8/2016 (abolizione del reato per importi di contributi omessi inferiori a 10.000 euro per ciascuna annualità) fosse consentita soltanto la proposizione del ricorso per cassazione. Il Pubblico Ministero ha censurato la decisione per violazione di legge, in particolare dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8/2016 e dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è esperibile l'opposizione e non la cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in ipotesi di revoca di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili per reati depenalizzati dal d.lgs. n. 8/2016, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è esperibile l'opposizione anche quando il giudice abbia deciso in forma camerale ex art. 666 c.p.p. anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; pertanto il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere riqualificato e trasmesso al giudice competente. Sicché il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il prosieguo del giudizio (cioè per consentire l'esame dell'opposizione).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 8 del 2016 (art. 8, comma 2)
Individua i casi di depenalizzazione/abolizione del reato (in particolare per omissione di contributi al di sotto di determinate soglie); la Corte interpreta che tale depenalizzazione incide sul rito e sulle modalità di impugnazione del provvedimento esecutivo, rendendo pertinente l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale (art. 667, comma 4)
Regola la decisione "de plano" del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che, anche se il giudice ha deciso in forma camerale piuttosto che de plano, ciò non esclude la possibilità di proporre opposizione e non il ricorso per cassazione.
codice di procedura penale (art. 673)
Norma richiamata nella sentenza in relazione all'istanza di revoca del titolo esecutivo; nel contesto, la Corte osserva che le decisioni sul decreto penale revocabile per cause di depenalizzazione devono essere trattate tramite opposizione.
codice di procedura penale (art. 666)
Richiamato nella sentenza in riferimento alla forma camerale di trattazione; la Corte sottolinea che la modalità formale di decisione (camerale vs de plano) non può precludere il rimedio dell'opposizione quando il legislatore lo prevede.
Massime di principio
- Quando un reato è stato depenalizzato o abolito dal d.lgs. n. 8/2016 (es. omissione di contributi sotto soglie di legge), la via corretta per contestare o ottenere la revoca di un decreto penale irrevocabile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, non il ricorso per cassazione.
- Se il giudice dell'esecuzione decide in forma camerale anziché "de plano" ma la legge prevede l'opposizione, la decisione non muta il rimedio: eventuali impugnazioni in cassazione devono essere riqualificate come opposizione nel rispetto del principio del "favor impugnationis" e della conservazione degli atti.
- Se il giudice omette di provvedere sull'opposizione o adotta una qualificazione procedurale errata (escludendo l'opposizione), la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- In caso di revoca o abolizione del reato per motivi soggettivi o di soglie (es. importi inferiori a 10.000 euro per annualità), le parti (in particolare il PM e il difensore) devono promuovere l'opposizione; il difensore può sollecitare la revoca del decreto penale in udienza o con memoria.
- Ai fini processuali è importante verificare la corretta qualificazione del rimedio esperito: la conservazione degli atti e il favor impugnationis possono evitare la perdita del diritto di impugnare quando l'atto è materialmente proposto davanti al giudice non competente.
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