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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02284/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti di due imputati per una contravvenzione edilizia relativa alla realizzazione di opere abusive, riconoscendo le attenuanti generiche e irrogando per ciascuno la pena di mesi 2 di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda. Per altri due imputati, la condanna era stata confermata in relazione a un capo ulteriore della stessa rubrica, anch'esso concernente opere abusive. Con unico motivo, i ricorrenti deducevano vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, censurando la decisione nella parte in cui aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla previa rimozione delle opere abusivamente realizzate. Sostenevano, in sostanza, che tale condizione fosse illegittima o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione/rimozione delle opere abusive rientri nella discrezionalità del giudice di merito e sia censurabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, la scelta è stata ritenuta coerente con la prognosi favorevole subordinata alla dimostrazione, da parte degli imputati, della comprensione della riprovevolezza della condotta mediante eliminazione delle sue conseguenze materiali. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle opere abusive è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se manifestamente irragionevole o arbitraria.
  • Quando la condotta illecita ha prodotto un'alterazione materiale suscettibile di rimozione, il giudice può collegare il beneficio della sospensione condizionale alla eliminazione delle conseguenze del reato, quale indice di effettiva resipiscenza e di prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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