Ordinanza n. 115/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sanremo n. 45 del 4 marzo 2025, pubblicata in data 6 marzo 2025 sull’albo pretorio del Comune di Sanremo per quindici giorni consecutivi, con la quale il Comune di Sanremo, in dichiarata ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Liguria n. 843 del 5 dicembre 2024, ha deliberato di indire una procedura selettiva per l’individuazione del partner (operatore economico) per l’organizzazione e la trasmissione delle edizioni 2026-2028 (con eventuale proroga per un massimo di due ulteriori edizioni) del Festival della Canzone Italiana, nella misura in cui ha confermato «la scelta organizzativa basata sull’unicità dell’operatore economico, che deve essere un operatore televisivo e, cioè, sull’attribuzione dei compiti organizzativi del Festival a un fornitore di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro»; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi e connessi, anche se allo stato non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10 maggio 2025: - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo, Settore Turismo, Cultura e Commercio n. 1630 del 9 aprile 2025, pubblicata in data 9 aprile 2025 per quindici giorni consecutivi sull’albo pretorio del Comune di Sanremo, con la quale, al dichiarato fine di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 4 marzo 2025, è stato «approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzato alla individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione, per un triennio (anni 2026-2027-2028) eventualmente prorogabili per un massimo di un ulteriore biennio e lo schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B) allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale»; - di tutti gli allegati alla determinazione n. 1630 del 2025; - dell’avviso pubblico recante «Manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 45 in data 4 marzo 2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 1630 del 9 aprile 2025», pubblicato in data 9 aprile 2025, per quindici giorni, sull’albo pretorio; - di tutti gli atti antecedenti, connessi, consequenziali e successivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 31 dicembre 2025, per l’annullamento: - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 5 giugno 2025, con la quale sono stati dettati indirizzi per la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione; - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 2591 dell’11 giugno 2025, con la quale sono stati designati i componenti della Commissione di valutazione; - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 2946 del 3 luglio 2025, con la quale sono stati approvati i verbali nn. 1, 2 e 3, è stata disposta l’ammissione alla successiva “fase negoziale” della proposta di RAI s.p.a. e conseguenzialmente è stata dichiarata chiusa la prima “fase selettiva”; - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale – Reg. Verb. n. 150 del 3 luglio 2025, con la quale – preso atto della determinazione dirigenziale n. 2964 del 3 luglio 2025 – si è confermata la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura, avviando la fase negoziale; - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale – Reg. Verb. n. 209 del 7 ottobre 2025, con il quale è stato deliberato di approvare tutti gli atti della procedura, «ivi compresi quelli risultanti dalla c.d. “fase negoziale” e nella specie i verbali in data del 9 luglio 2025, 2 settembre 2025 e 3 settembre 2025 e il relativo schema di convenzione come risultante all’esito della seduta negoziale del 3 settembre 2025 corredato dai relativi allegati»; - di tutti i verbali della fase selettiva e della fase negoziale della procedura; - della Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo per gli anni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due edizioni, della quale si chiede, alternativamente, che venga dichiarata inefficace; - di ogni altro atto della procedura ai predetti antecedente, connesso, consequenziale e successivo. Quanto all’istanza ex art. 116, co. 2 c.p.a., per l’annullamento: - del provvedimento in data 29 ottobre 2025 con il quale il Comune di Sanremo, dichiarando di avere integralmente assentito alla richiesta di accesso agli atti formulata da JE, ha invece parzialmente accolto la predetta richiesta, nella misura in cui non ha rilasciato gli Allegati alla Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI, costituenti parte integrante e sostanziale dell’accordo raggiunto; - di qualunque atto al predetto antecedente, presupposto, consequenziale e successivo anche se allo stato non conosciuto; - nonché per la condanna del Comune di Sanremo al rilascio della documentazione richiesta e segnatamente di tutti gli Allegati alla Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli allegati della convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI per l’organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del giudizio principale contro gli atti della procedura comparativa per l’individuazione del partner del Comune di Sanremo, l’impresa ricorrente ha presentato un’istanza di accesso difensivo e civico agli atti della procedura e alla convenzione stipulata con RAI. Il Comune ha dichiarato di avere integralmente soddisfatto l’istanza mediante il deposito dei documenti nel giudizio, ma non ha osteso alcuni allegati della convenzione. La ricorrente ha quindi proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l’annullamento del diniego parziale e l’ordine di esibizione. Il Comune ha eccepito la rinuncia all’accesso, sostenendo che la ricorrente aveva formulato anche un’istanza istruttoria di analogo contenuto, e ha chiesto il rigetto. RAI e RAI Pubblicità hanno chiesto il rigetto dell’istanza, richiamando la riservatezza degli allegati relativi al format, al progetto e agli ulteriori obblighi delle parti, asseritamente contenenti know-how, informazioni tecnico-industriali ed elementi suscettibili di sfruttamento economico e pubblicitario. Il giudice ha esaminato distintamente l’accesso documentale difensivo e l’accesso civico generalizzato. Quanto all’accesso difensivo, la ricorrente, non avendo partecipato alla procedura, non avrebbe potuto impugnare gli atti delle fasi successive alla lex specialis; pertanto, l’ostensione degli atti successivi non risultava strumentale al bene della vita perseguito nel giudizio principale. Quanto all’accesso civico, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per la mancata considerazione dell’autonomia di tale forma di accesso e per l’insufficiente verifica delle esigenze di riservatezza economica e commerciale opposte da RAI.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione di RAI Pubblicità a contraddire nell’incidente sull’accesso, ritenendo plausibile il suo coinvolgimento diretto nelle pattuizioni economiche relative agli introiti pubblicitari. Ha respinto l’eccezione del Comune sulla pretesa rinuncia, ritenendo che l’utilizzo di più strumenti processuali per conseguire la conoscenza dei medesimi documenti non integri rinuncia implicita. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente agli allegati n. 1 e n. 4, già depositati in giudizio. Ha rigettato l’istanza quanto all’accesso difensivo, perché il soggetto non partecipante alla gara non ha interesse all’ostensione degli atti delle fasi successive alla lex specialis, non potendo eventuali vizi di tali atti modificare la platea degli operatori né incidere sul bando; inoltre, l’eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe comunque travolto aggiudicazione e convenzione. Ha invece ritenuto fondata l’istanza quanto all’accesso civico generalizzato. Tale accesso non richiede una legittimazione qualificata né una motivazione specifica e può riguardare anche gli atti delle procedure di gara e della fase esecutiva dei contratti, ferma la verifica dei limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. L’opposizione di RAI integrava astrattamente la tutela degli interessi economici e commerciali, ma non individuava in modo circostanziato le singole parti o informazioni la cui divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio. Il Comune, inoltre, si era limitato a recepire passivamente l’opposizione, senza svolgere un’autonoma istruttoria e senza motivare sull’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza. Il diniego è stato quindi parzialmente annullato e il Comune è stato condannato a riesaminare la richiesta e a provvedere all’esibizione entro trenta giorni, valutando i limiti degli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, poiché residuavano margini valutativi riservati all’amministrazione. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Consente di proporre nel giudizio pendente l’istanza relativa all’accesso, con decisione del giudice sulla spettanza dell’ostensione.
Impedisce al giudice di pronunciarsi pienamente sulla spettanza dell’accesso civico quando residuano margini di valutazione amministrativa sui limiti all’ostensione; in tal caso il giudice annulla il diniego e ordina all’amministrazione di provvedere.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
Disciplina l’accesso civico generalizzato, non subordinato alla titolarità di un interesse qualificato o all’obbligo di motivare la richiesta.
art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013
Prevede limiti relativi e assoluti all’accesso civico generalizzato. La tutela degli interessi economici e commerciali richiede una concreta verifica del possibile pregiudizio e non può fondarsi su un generico richiamo al know-how.
art. 53 d.lgs. n. 50/2016
La disciplina dell’accesso nelle procedure di gara non esclude in assoluto l’accesso civico generalizzato, che deve essere valutato alla luce dei limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Massime di principio
- Il giudizio sull’accesso documentale ex art. 116 c.p.a. ha natura sostanzialmente accertativa: il giudice deve verificare la sussistenza del diritto all’ostensione e può considerare anche ragioni ostative dedotte dall’amministrazione in giudizio, pur non esplicitate nel diniego originario.
- Il soggetto che non ha partecipato a una gara, o a una procedura comparativa, non ha un interesse difensivo strumentale all’ostensione degli atti delle fasi successive alla lex specialis, quando tali atti non possono incidere sulla platea dei partecipanti né sul contenuto della disciplina di gara.
- L’accesso civico generalizzato è esercitabile anche con riguardo agli atti delle procedure di gara e della fase di esecuzione dei contratti pubblici; la non spettanza dell’accesso difensivo non esclude automaticamente la diversa forma di accesso civico.
- L’accesso civico generalizzato non richiede una legittimazione soggettiva qualificata né una motivazione specifica, ma è soggetto ai limiti relativi e assoluti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
- L’opposizione del controinteressato fondata sulla tutela di segreti tecnici o commerciali deve individuare puntualmente le informazioni riservate e dimostrare il concreto pregiudizio economico derivante dalla divulgazione; il generico richiamo al know-how non è sufficiente.
- Nel procedimento di accesso civico generalizzato l’amministrazione non può recepire passivamente l’opposizione del controinteressato, ma deve svolgere un’autonoma e concreta ponderazione tra trasparenza e riservatezza, consentendo comunque l’accesso alle parti del documento non coperte da specifici limiti.
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