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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 217/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 217/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non sono specificamente indicati i motivi di censura dell’appello né gli atti amministrativi sostanziali oggetto del giudizio; risultano tuttavia impugnati provvedimenti dell’Amministrazione regionale la cui esecuzione è stata ritenuta collegata a esigenze imperative di interesse generale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di tenere conto delle esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il giudice lo ha respinto, confermando l’assetto cautelare stabilito dal TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della misura cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione compiuta dal giudice di primo grado.
  • La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, soprattutto quando l’anticipazione della tutela non risulti altrimenti giustificata.
  • Nella decisione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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