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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16185/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p., sia quello relativo al trattamento sanzionatorio, reputando immune da censure di legittimità la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 337 c.p., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato gli elementi costitutivi del reato. Con il secondo motivo si censurava l'eccessività della pena, assumendo che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era corretta, esaustiva e priva di vizi, sia quanto alla sussistenza del reato sia quanto ai criteri di commisurazione della pena, fondati sulle violente modalità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata quale fattispecie incriminatrice di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte reputa corretta la motivazione di merito sull'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, secondo il regime processuale applicabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offra una ricostruzione logica, completa e immune da vizi apparenti degli elementi costitutivi del reato contestato.
  • La censura sulla pena è infondata se il giudice di merito ha indicato in modo puntuale i criteri di commisurazione, valorizzando elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, quali la violenza della condotta e i precedenti penali.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono in doglianze manifestamente infondate, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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