Cassazione Penale, Ordinanza n. 27030/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 7 ottobre 2025. Dal testo emerge che il fatto riguardava la mancata riconsegna di un'autovettura, ritenuta integrare un reato contro il patrimonio. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza di appello, contestando l'accertamento degli elementi costitutivi del reato e la ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio relativo all'aumento di pena per continuazione, ma la censura è stata considerata generica e comunque fondata su un equivoco, poiché l'aumento era stato disposto in primo grado per recidiva ed eliminato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, perché la sentenza di merito aveva già ricostruito in modo puntuale e logico i fatti e aveva congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi del reato in relazione alla mancata riconsegna dell'auto. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico, essendo frutto di un refuso o di un equivoco sull'aumento di pena, che non era stato disposto per continuazione ma per recidiva in primo grado ed era stato poi rimosso in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano ad affermazioni generiche e non si confrontano con la ricostruzione fattuale e con la motivazione puntuale e logica della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi sulla motivazione non è sufficiente se la decisione di merito ha già spiegato in modo completo e coerente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e aderenti al contenuto effettivo della decisione; non è ammissibile una critica fondata su un mero refuso o su un presupposto fattuale erroneo, quando l'aumento di pena risulti invece riferito a un diverso titolo, poi rimosso in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nei limiti determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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