Cassazione Civile, Ordinanza n. 11942/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una proprietaria di terreni coltivati a noccioleto aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente provocati alle piante da operai incaricati dal gestore dell'elettrodotto che attraversava il fondo. La convenuta aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto e aveva chiamato in garanzia l'appaltatrice delle operazioni di taglio e deramificazione, la quale aveva chiamato la propria assicuratrice. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta e accolta la riconvenzionale; in appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva accolto il gravame della proprietaria, ritenendo rilevante la conferma dell'attività di taglio da parte della società elettrica, la riconducibilità delle operazioni all'appaltatrice, la collocazione degli alberi fuori dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto e, quanto all'usucapione, la mancanza della preventiva autorizzazione all'impianto della linea ex art. 108 R.D. n. 1775/1933. Le società elettriche ricorrevano per cassazione con tre motivi: con il primo denunciavano la violazione degli artt. 1158 c.c., 108 e 119 R.D. n. 1775/1933, sostenendo che la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura volontaria e che la disciplina del R.D. non è esclusiva né inderogabile; con il secondo deducevano la violazione delle norme su possesso, usucapione, prova e confessione, contestando la mancata considerazione come confessoria della dichiarazione resa dalla proprietaria in interrogatorio formale; con il terzo lamentavano violazione delle stesse norme e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte d'appello non avesse valutato la natura volontaria della servitù e alcuni fatti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto verificando gli elementi costitutivi dell'usucapione senza arrestarsi alla sola mancanza dell'autorizzazione all'impianto della linea, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte afferma che deve essere verificata la sussistenza dei relativi elementi costitutivi anche per la servitù di elettrodotto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di possesso utile all'usucapione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di tolleranza/possesso utile all'usucapione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova.
Richiamato dai ricorrenti in tema di confessione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di confessione giudiziale.
Richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Invocato come vizio di violazione di legge.
Invocato come omesso esame di fatto decisivo.
Norma richiamata per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 108 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
La Corte afferma che la preventiva autorizzazione all'impianto rileva ai soli fini dell'imposizione espropriativa della servitù e non è presupposto indefettibile dell'usucapione.
art. 119 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
La disciplina dell'elettrodotto è indicata come non esclusiva né inderogabile, ma solo paradigma normale della servitù.
Massime di principio
- La servitù di elettrodotto può essere acquistata per usucapione e, in tal caso, va qualificata come servitù volontaria, perché nasce da una situazione di fatto consolidata e non da un potere autoritativo o da un vincolo coattivo.
- La disciplina speciale in materia di elettrodotti non ha carattere esclusivo o inderogabile: la previsione normativa sul modello legale della servitù non esclude che essa possa costituirsi anche per convenzione o per usucapione.
- Nel giudizio di usucapione di una servitù, il giudice deve accertare tutti gli elementi costitutivi del possesso utile e non può rigettare la domanda soltanto per la mancanza dei presupposti richiesti per l'imposizione coattiva della servitù.
- Chi censura in cassazione la valutazione di un documento, di una prova o di una dichiarazione processuale deve riportarne specificamente il contenuto, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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