Sentenza n. 6742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco e dalla graduatoria finale, per ritenuta assenza non giustificata alla seconda convocazione per la prova di capacità operativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco. Il candidato era stato convocato una prima volta per la prova di capacità operativa e aveva trasmesso un certificato medico attestante l’impossibilità di partecipare; la prova era stata quindi rinviata. In occasione della seconda convocazione, il candidato aveva inviato, due giorni prima della prova, un ulteriore certificato medico attestante la prosecuzione della malattia, ma l’Amministrazione lo aveva escluso ritenendo integrata la causa prevista dall’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, secondo cui l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, agli accertamenti di idoneità determina l’esclusione dalla graduatoria. Il motivo centrale dell’appello consisteva nella riproposizione della questione di legittimità costituzionale della disposizione, per asserito contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 Cost., in relazione ai principi di eguaglianza, tutela della salute, imparzialità e buon andamento, nonché nella contestazione della presunta modifica delle regole della procedura in corso, mediante l’avviso del settembre 2023 che aveva limitato la riconvocazione ai candidati assenti giustificati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 69/2023. L’appellante prospettava, in termini non specifici, anche una violazione della par condicio tra i concorrenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023. La disposizione persegue l’esigenza di concludere rapidamente la procedura di stabilizzazione, anche in relazione agli obblighi derivanti dalla procedura d’infrazione europea, e realizza un bilanciamento non irragionevole tra l’interesse pubblico alla celerità della selezione e l’interesse del candidato impossibilitato a partecipare per caso fortuito. Secondo il Collegio, la sanzione espulsiva opera soltanto dopo il secondo episodio di assenza o mancata partecipazione; pertanto, il candidato non è esposto all’esclusione per una singola assenza motivata. La disciplina non viola l’art. 3 Cost., poiché non introduce una discriminazione arbitraria, né l’art. 32 Cost., poiché non impone di partecipare alla prova in condizioni di malattia, né l’art. 97 Cost., poiché non limita irragionevolmente l’accesso al concorso pubblico. È stata inoltre ritenuta non fondata la censura relativa all’applicazione della nuova disciplina ai candidati convocati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge: opera il principio tempus regit actum, poiché la procedura attingeva dinamicamente alla graduatoria e non si era esaurita con la sua formazione secondo il bando del 2018. Il rilievo sulla parità di trattamento, peraltro, non era stato formulato con censure specifiche. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
“L’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria”
La disposizione è stata ritenuta applicabile al caso concreto e non manifestamente irragionevole: l’esclusione consegue al secondo episodio di assenza o mancata partecipazione, anche se giustificata, bilanciando la tutela del candidato con l’esigenza di celere conclusione della procedura.
artt. 3, 32 e 97 Cost.
I parametri costituzionali invocati non risultano violati, poiché la disciplina non determina discriminazioni arbitrarie, non lede il diritto alla salute e non introduce una limitazione irragionevole all’accesso al concorso pubblico.
art. 1, comma 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205
La graduatoria cui attinge la procedura è considerata dinamica; ciò consente l’applicazione della disciplina vigente al momento delle successive convocazioni.
art. 6 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Individua gli elenchi del personale volontario cui si riferisce la procedura speciale di stabilizzazione.
art. 1, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
I principi di imparzialità e buon andamento nelle procedure concorsuali non impediscono una disciplina che limiti le riconvocazioni, quando tale limite costituisca un ragionevole bilanciamento con l’esigenza di celerità della selezione.
direttiva 1999/70/CE
La disciplina nazionale è stata adottata anche in relazione agli obblighi derivanti dalla procedura d’infrazione relativa al recepimento non corretto delle misure contro l’utilizzo abusivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Massime di principio
- È costituzionalmente non irragionevole una disciplina concorsuale che preveda l’esclusione del candidato dopo due assenze o mancate partecipazioni alle prove di idoneità, anche quando le assenze siano giustificate, se la regola persegue l’esigenza di concludere celermente una procedura di reclutamento e non sanziona l’impossibilità di partecipare verificatasi una sola volta.
- Il bilanciamento tra l’interesse del candidato impossibilitato per malattia o caso fortuito e l’interesse pubblico alla celerità e all’ordinato svolgimento della procedura può essere realizzato limitando la riconvocazione a un’unica occasione, senza violare di per sé i principi di eguaglianza, tutela della salute, imparzialità e buon andamento.
- Il principio tempus regit actum consente di applicare una nuova disciplina ai candidati convocati dopo la sua entrata in vigore quando la procedura selettiva non si sia esaurita con la formazione della graduatoria, ma continui ad attingere dinamicamente alla graduatoria stessa.
- La prospettazione di una violazione della par condicio tra concorrenti non è idonea a sorreggere l’impugnazione se non accompagnata da censure specifiche sull’illegittimità dell’atto amministrativo applicativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →