Cassazione Penale, Sentenza n. 1478/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione, con ruolo organizzativo, a un'associazione di tipo mafioso (cosca Piromalli) e per vari episodi di estorsione pluriaggravata (capi 1, 11, 13, 21, 33 e 34). Le difese hanno dedotto: insufficienza dei gravi indizi fondati prevalentemente su intercettazioni tra terzi; mancata dimostrazione di minacce; ruolo effettivo del ricorrente contestato; riconducibilità di alcune condotte ad altri reati (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni); rilevanza del tempo trascorso e dell'età/condizioni di salute del ricorrente; carenza dell'indagine medica richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica, completa e aderente alle regole probatorie, non sindacabile in questa sede se non per vizi di logicità e diritto. Ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ragione del ruolo attribuito al ricorrente, del suo coinvolgimento in plurime estorsioni, della partecipazione alla vita associativa, della gestione di denaro e dei rapporti con il capo-clan e altre formazioni criminali. Ha escluso l'obbligo, in sede di riesame, dell'accertamento medico richiesto (art. 299, comma 4-quater cod. proc. pen. non estensibile al riesame). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche per un soggetto ultrasettantenne quando gli sia riconosciuto un ruolo apicale nella struttura mafiosa e sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti.
art. 299, comma 4‑quater, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'obbligo del giudice del riesame di disporre l'indagine medica sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto; la norma concerne la procedura per la revoca o sostituzione della misura cautelare e non è estensibile al rito di riesame.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato tale somma in 3.000 euro considerata la manifesta inconsistenza delle doglianze.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito, non può sostituirsi alla valutazione di merito delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per ritenere esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche in favore di soggetti anziani, è determinante l'attualità e la gravità del ruolo nell'associazione criminale, la partecipazione a plurime condotte illecite e la capacità di influire sulla struttura del sodalizio; la sola età o il tempo trascorso non escludono automaticamente la custodia cautelare.
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire grave indizio se il giudice del merito le valuta nel loro complesso e le raccorda ad altri elementi probatori; le censure difensive che riallestiscono versioni alternative richiedono, per essere accolte in cassazione, la dimostrazione di un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito.
- Le questioni sanitarie e di incompatibilità della detenzione vanno tutelate attraverso gli strumenti previsti per la revoca o la modifica della misura (istanze di revoca, ricorso per modifica), non necessariamente nell'ambito del procedimento di riesame urgente, salvo che il legislatore preveda diversamente.
- Le precedenti condanne e il radicamento nel tempo in rapporti con il capo-clan sono indici rilevanti ai fini del pericolo di reiterazione e della pericolosità sociale, purché il giudice del merito ne dia adeguata e attuale motivazione.
- La determinazione delle sanzioni per ricorsi inammissibili (spese e ammende) può essere operata quando la Corte riscontri manifesta inconsistenza delle doglianze, come forma di tutela della ragionevole durata e dell'ordine procedurale.
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