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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40874/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore di fatto della IMB s.r.l., per aver sottratto o reso inaccessibili le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e inesistenza del dolo specifico e del ruolo di amministratore di fatto (sostenendo che fosse mero impiegato); 2) censura per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; 3) contestazione della valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'amministratore Dionigi; 4) doglianza per il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nel suo complesso (in parte dichiarandolo inammissibile) ritenendo corretta la motivazione dei giudici di merito. Ha confermato che l'imputato era amministratore di fatto sulla base di indizi e dichiarazioni dei testi riscontrate da elementi documentali (anche buste paga), e che il dolo specifico della bancarotta documentale risultava provato dall'esercizio esclusivo della custodia delle scritture (chiavi dell'ufficio amministrativo), dalla volontà di ostacolare l'accesso degli organi fallimentari e dalla connessione con l'occultamento di distrazioni di somme tramite carte aziendali. È stata inoltre respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per carenza di specificazione dell'idoneità delle prove richieste, e la Cassazione ha richiamato il divieto di riesame libero del merito probatorio. Infine è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo riguardante la sospensione condizionale, essendo la concessione preclusa dall'entità della pena. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma della condanna con pena rideterminata in 3 anni di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 507 c.p.p. in relazione alla richiesta di assunzione di mezzi di prova in appello: la rinnovazione è eccezionale e va autorizzata solo se le prove richieste sono specificate e idonee a incidere sul quadro probatorio già formato; la mancata specificazione rende la rinnovazione superflua.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022)

    Principio interpretativo secondo cui per attribuire la qualifica di amministratore di fatto è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo anche di alcuni poteri tipici della funzione; spetta al giudice del merito valutare la pregnanza concreta dei poteri esercitati.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020)

    Richiamato per affermare che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, se motivata in modo congruo e fondata su elementi sufficienti, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997)

    Richiamata per ribadire il divieto per la Cassazione di una rivalutazione dei fatti e delle prove che è riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo la correttezza giuridica e logico-motivazionale.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" può essere riconosciuta anche quando l'imputato eserciti in modo continuativo e significativo solo alcuni poteri tipici della funzione; devono però emergere indici concreti e riscontrabili (presenza a riunioni, compiti gestionali, rapporti con banche, retribuzioni incompatibili con la mera qualifica di impiegato).
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico può essere desunto da comportamenti materiali: esclusiva custodia delle scritture, impedimento all'accesso degli organi fallimentari, occultamento di documentazione funzionale a nascondere distrazioni di denaro.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello necessita di una chiara specificazione delle prove da acquisire e della loro idoneità a incidere sul risultato del giudizio; altrimenti può essere ritenuta superflua e il rifiuto non è sindacabile in sede di legittimità.
  • In Cassazione non è consentito un 'nuovo esame' del merito probatorio: il sindacato è limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione dei giudici di merito, non a riesaminare l'attendibilità delle singole prove quando adeguatamente trattate in motivazione.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena dipende anche dall'entità della pena stessa; pene di una certa gravità possono giustificare il diniego anche se non sussistono altri impedimenti formali.

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