Cassazione Penale, Sentenza n. 18388/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, confermativa della condanna del Giudice di Pace per il delitto ascritto all'art. 633 c.p., con deduzione dell'intervenuta prescrizione del reato commesso il 16/02/2017; il ricorrente ha sostenuto che il termine di prescrizione si era proceduto prima della pronuncia della sentenza di appello.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha calcolato il termine massimo di prescrizione per il delitto in anni 7 e mesi 6, aggiungendo 245 giorni di sospensione dovuti al grado di appello, per cui il reato consumato il 16/02/2017 è risultato estinto per prescrizione il 21/04/2025, data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello del 09/07/2025. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Decisione pronunciata il 30/03/2026.
Norme richiamate
Indica il reato per cui era stata disposta la condanna; la sentenza prende come riferimento questo titolo di reato per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile.
Norme sulla prescrizione (codice penale/procedura penale)
La Corte ha applicato i criteri di calcolo della prescrizione: determinazione del termine massimo applicabile al reato, computo a partire dalla data di consumazione (16/02/2017) e aggiunta del periodo di sospensione del termine determinato dal procedimento di appello (245 giorni), con conseguente accertamento dell'estinzione del reato prima della pronuncia di appello.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione del reato aggiungendo il termine massimo previsto per quel delitto; se nel frattempo intervengono sospensioni (es. per il grado di appello) tali periodi vanno sommati al termine.
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza di appello, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- È fondamentale che la difesa eccepisca tempestivamente la prescrizione e fornisca elementi per il calcolo (data del fatto, termini applicabili, periodi di sospensione/interruzione) perché il giudice verifichi d'ufficio o su istanza la relativa estinzione.
- La richiesta della Procura di annullamento senza rinvio o le conclusioni difensive in senso opposto possono influire sulle cadenze processuali, ma il criterio decisivo resta l'accertamento della maturazione della prescrizione alla data della sentenza.
- In casi analoghi, verificare sempre: data di consumazione del reato, termini massimi di prescrizione per la specifica fattispecie, eventuali sospensioni/interruzioni dovute ai gradi di giudizio o ad atti processuali, e la data effettiva della pronuncia giudiziale contro cui si valuta l'estinzione.
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