Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21161/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo e il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. Con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che la motivazione della Corte territoriale fosse illogica o comunque insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati, perché meramente ripetitivi delle censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione della Corte di merito; ha ritenuto anche il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità era sorretto da un apprezzamento di merito non illogico, in considerazione del pregiudizio economico pari a euro 300,00, non qualificabile come particolarmente esiguo, e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato richiamando i precedenti penali per delitti contro il patrimonio e l'intensità del dolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 4, c.p.

    circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4

    Il danno patrimoniale di euro 300,00 è stato ritenuto non particolarmente esiguo; la valutazione sulla particolare tenuità del pregiudizio è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo non illogico.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto dal richiamo a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali e l'intensità del dolo, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che si limitano a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata, sono manifestamente infondate o aspecifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le censure già dedotte in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza.
  • La valutazione sulla sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità è rimessa al giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge, non per una diversa lettura dell'entità del pregiudizio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiama elementi ritenuti significativi per il trattamento sanzionatorio, quali precedenti penali e intensità del dolo, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza prospettata dalle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.