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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37046/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in concorso aggravato. L'unico motivo contestava il perfezionamento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5, c.p., ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e, inoltre, sostanzialmente reiterativa di doglianze già sollevate in appello. La Corte ha rilevato che i giudici territoriali avevano congruamente valorizzato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che gli operanti avevano visto tre persone armeggiare intorno al compendio del furto appena consumato e le avevano identificate come autori del fatto; perciò l'assoluzione di uno dei tre imputati è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'aggravante.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis e 625, nn. 2 e 5, c.p.

    Sono le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità e dell'aggravante contestata.

  • art. 625, n. 5, c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta integrata sulla base delle risultanze istruttorie che collocavano tre persone sul luogo del fatto immediatamente dopo il furto; la successiva assoluzione di uno dei coimputati non è stata considerata idonea a escluderla.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito, senza denunciare veri vizi di legittimità.
  • Le doglianze meramente reiterative di motivi già dedotti in appello non possono essere riproposte in cassazione come motivo autonomo se non introducono un effettivo errore di diritto o un vizio della motivazione nei limiti consentiti.
  • Ai fini dell'aggravante contestata, è sufficiente che la Corte di merito accerti in modo congruo, sulla base delle risultanze istruttorie, la presenza e la riferibilità degli autori del fatto al compendio criminoso; la successiva assoluzione di uno dei concorrenti non incide automaticamente sulla sussistenza dell'aggravante rispetto agli altri.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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