Cassazione Penale, Sentenza n. 11706/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, terza interessata nel procedimento a carico di Costici Alin Flavius, aveva proposto istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo relativo al conto corrente a lei intestato. Il Tribunale di Pesaro dichiarò l'inammissibilità dell'istanza ritenendo che la procura speciale conferita al difensore non fosse riferita correttamente al decreto di sequestro adottato dal GIP (o fosse insufficiente) e che la memoria successiva non potesse sanare il difetto di procura. In Cassazione si contestava tale valutazione, deducendo violazioni di norme processuali e costituzionali e sostenendo che la procura e la successiva memoria, depositata entro i termini, fossero idonee a conferire legittimazione a proporre il riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procura depositata non fosse idonea a conferire la procura speciale richiesta per la partecipazione del terzo al giudizio di riesame: l'atto recava la dicitura "atto di nomina del difensore" e una frase aggiunta a mano "conferendo allo stesso procura speciale al fine di formulare richiesta di riesame", senza ratifica sicura della firma della ricorrente. Tale annotazione manuscritta non è stata considerata prova certa del conferimento del mandato speciale. Ne consegue che anche la memoria successiva non poteva sanare il difetto di legittimazione. Il ricorso è stato quindi respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa come norma che impone, in caso di difetto di rappresentanza, di concedere termine per munirsi di valida procura; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il difetto fosse tale da non poter essere sanato con mera memoria e che la procura originaria non fosse stata validamente integrata.
art. 24 Costituzione
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto violato tale principio ove manchi una valida procura speciale che consenta la rappresentanza processuale del terzo.
art. 113 Costituzione
Invocato dalla difesa con riferimento alla tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che la tutela non possa essere esercitata tramite atti compiuti da difensore privo di idonea procura speciale.
Norma sul riesame delle misure cautelari; il ricorrente sosteneva che la procura coprisse l'impugnazione ex art.321, ma la Corte ha ritenuto che la procura dovesse essere espressa e riferita all'atto specifico per legittimare il difensore.
Richiamata dalla difesa nelle censure sull'impugnabilità e sulle modalità dell'atto impugnato; la Corte ha valutato la legittimazione del difensore alla luce della procura speciale richiesta per il terzo.
La Corte ha ribadito che la procura speciale ex art.100 è necessaria per il terzo interessato a stare in giudizio; essa deve indicare il procedimento e manifestare la volontà di conferire il mandato a quel difensore. Pur non richiedendo formule sacramentali, la procura deve essere idonea e non meramente generica.
Richiamata per distinguere la procura per singolo atto (art.122) dalla procura alle liti (art.100); la Corte sottolinea la differenza funzionale e l'esigenza che la procura speciale per il terzo sia riferita a specifica attività processuale.
Massime di principio
- Per il terzo interessato a impugnare un provvedimento cautelare (es. riesame del sequestro) è necessaria una procura speciale idonea ai sensi dell'art.100 c.p.p.: deve emergere chiaramente la volontà della parte di conferire il mandato al difensore per quella specifica procedura.
- La procura speciale non richiede formule sacramentali, ma non può essere sostituita da formulazioni ambigue o da note manoscritte non ratificate dalla parte: ogni aggiunta deve potersi attribuire con certezza alla volontà del rappresentato.
- La memoria successiva che precisa i motivi dell'impugnazione non sempre sana un difetto iniziale di rappresentanza; se manca una valida procura speciale il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza concedere integrazioni.
- Distinguere sempre quale atto si intende impugnare (decreto di sequestro adottato d'urgenza dal PM, ordinanza di convalida del GIP, o decreto di sequestro emesso dal GIP dopo la convalida) e indicarlo espressamente nella procura e nell'atto di impugnazione.
- Se rilevato un difetto di rappresentanza, chiedere immediatamente al giudice la concessione di un termine per integrare la procura (art.182 c.p.p.), e depositare una procura formale e firmata che specifichi l'atto di riesame e il procedimento di riferimento.
- Quando si redige la procura speciale, specificare gli estremi del procedimento (numero RG, data del provvedimento impugnato, ufficio), e ottenere una firma/ratifica chiara della parte per evitare contestazioni sull'attribuzione di eventuali aggiunte manoscritte.
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