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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40493/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso la semilibertà a Ciaccio. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 4-bis (comma 1-bis) e art. 50 Ord. pen., per non aver accertato e motivato l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino, nonché per non aver utilizzato i poteri istruttori; (2) mancata considerazione del principio di gradualità e delle precedenti istanze rigettate/respinte (assenza di permessi premio e valutazioni negative in sede precedente), quindi insufficienza degli elementi concreti a provare la dissociazione; (3) omissione nel valutare la nota del Commissariato di Sulmona che segnalava come il luogo di lavoro proposto fosse frequentato da pregiudicati e attiguo all'abitazione di un ex collaboratore di giustizia legato alla stessa organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato su tutti e tre i motivi e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ha rilevato che il giudice di merito non ha adeguatamente accertato, con gli strumenti istruttori previsti, l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4-bis, non ha motivato la gradualità nella concessione dei benefici e non ha considerato la nota della polizia locale circa il luogo di lavoro, elementi tutti idonei a compromettere la prognosi positiva per la semilibertà.

Norme richiamate

  • Art. 4-bis Ord. pen.

    Per i condannati per associazione mafiosa non collaboranti sussiste un onere di istruttoria rafforzata: i benefici sono ammessi solo se emergono elementi specifici, diversi dalla buona condotta carceraria, idonei a escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripristino; il giudice può esercitare poteri istruttori per acquisire informazioni

  • Art. 50 Ord. pen.

    Regola le misure alternative alla detenzione (tra cui la semilibertà); impone di valutare separatamente i risultati del trattamento individualizzato e le condizioni che garantiscono il reinserimento sociale

  • Art. 71-ter Ord. pen.

    Riguarda l'attività lavorativa del detenuto come misura alternativa: la compatibilità del luogo e le condizioni lavorative devono essere valutate in relazione al rischio di ricontatto con ambienti criminali

  • D.L. 31 ottobre 2022 n.162 convertito con legge 30 dicembre 2022 n.199

    Ha modificato l'art. 4-bis introducendo la netta distinzione tra detenuti collaboranti e non collaboranti e rafforzando l'onere probatorio/istruttorio per i non collaboranti

  • Art. 30-ter Ord. pen.

    Normativa richiamata in sede di istanze per permessi premio; utile ai fini della valutazione della gradualità e dell'osservazione del comportamento trattamentale

Massime di principio

  • Per i condannati per reati di mafia che non collaborano, il giudice deve richiedere e motivare elementi specifici e concreti oltre la mera buona condotta carceraria per escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripristino (onere rafforzato ex art. 4-bis).
  • Il Tribunale di sorveglianza deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dalla norma (acquisizione di informazioni di polizia, relazioni della DDA/DNA, accertamenti socio-familiari) quando vi sono profili di rischio associativo.
  • La concessione di benefici penitenziari richiede un giudizio di gradualità e prudenza: precedenti dinieghi, assenza di permessi premio e l'elevata gravità/origine criminale giustificano una più lunga osservazione e ulteriori misure sperimentali prima di autorizzare la semilibertà.
  • Le segnalazioni di polizia e le note ufficiali sul luogo di lavoro o sui contatti devono essere esaminate e motivate; se il luogo è frequentato da pregiudicati o connesso a esponenti della stessa organizzazione, la misura alternativa può e deve essere negata o modulata con cautele.
  • In presenza di omissioni istruttorie o di motivazione insufficiente riguardo ai requisiti di legge, il provvedimento che concede benefici può essere annullato e rinviato per un nuovo esame conforme ai parametri normativi.

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