Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31997/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente, con atto da lui esclusivamente sottoscritto, la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 31/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non è stato redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo affrontato dalla Corte non riguarda il merito del patteggiamento, ma l'ammissibilità formale del ricorso: per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, la legge n. 103/2017 ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori abilitati. La Corte, rilevata tale carenza, ha dichiarato l'inammissibilità de plano.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per identificare la sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la modifica che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e prevede la sottoscrizione tecnica obbligatoria.

Massime di principio

  • Per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
  • Quando il ricorso è inammissibile per vizio formale radicale, la Corte può definirlo senza esame del merito e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • La sentenza di patteggiamento non viene scrutinata nel merito se l'impugnazione è proposta in violazione dei requisiti formali essenziali del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.