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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20286/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che il ricorso era diretto a contestare la decisione di merito, ma la Corte rileva che l'impugnazione era del tutto astratta e generica rispetto ai vizi dedotti. In particolare, il primo motivo investiva il giudizio di responsabilità penale, mentre in appello era stata in realtà invocata soltanto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte osserva che tali attenuanti erano state invece concesse, sia pure con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti o agli altri elementi concorrenti. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile per genericità e aspecificità delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è motivata dalla genericità assoluta dell'impugnazione: il primo motivo non era coerente con il devolutum, poiché il tema della responsabilità non era stato oggetto della richiesta in appello; il secondo era infondato perché le attenuanti generiche risultavano già riconosciute, seppure in equivalenza.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come unica fattispecie invocata in appello; il ricorso che introduceva un tema diverso, relativo alla responsabilità, è stato ritenuto eccentrico rispetto al devolutum.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono meramente astratte, generiche o prive di specifica correlazione con la decisione impugnata.
  • Non è consentito in cassazione introdurre questioni estranee al perimetro devolutivo fissato dall'impugnazione precedente: il motivo che attacca il giudizio di responsabilità è inammissibile se in appello era stata dedotta soltanto la particolare tenuità del fatto.
  • È inammissibile il motivo fondato sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante quando dagli atti risulta che tale attenuante è stata invece già riconosciuta dal giudice di merito, anche se con giudizio di equivalenza.
  • La generica contestazione della motivazione senza indicare uno specifico vizio e senza confrontarsi con le reali statuizioni della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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