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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29091/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava in primo luogo la violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa per la presenza, sul decreto di citazione in appello, della stampigliatura "AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE" in evidenza, che avrebbe indotto l'imputato a non comparire personalmente e a non difendersi nel merito; in secondo luogo si deduceva un errore nel calcolo dei giorni utili ai fini della prescrizione (si contestava il computo di 63 giorni invece dei 23 corretti tra la data di rinvio e l'udienza). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio sostenendo che anche il residuo reato era estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sul vizio del contraddittorio causato dalla stampigliatura fuorviante. Ha accertato inoltre il decorso del termine massimo decennale di prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente quantificati in 374 giorni dalla Corte territoriale, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per prescrizione. Decisione del 17 maggio 2024.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata per il diritto all'intervento e al contraddittorio in udienza: la stampigliatura fuorviante ha impedito il corretto esercizio del diritto di difesa, giustificando l'annullamento.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma che disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativo alle imputazioni; la Corte territoriale aveva dichiarato prescritta la fattispecie riferita al 2011 (capo A).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Articolo richiamato nella vicenda (teste della rubrica capo C) per il quale il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione; citato nella ricostruzione dei capi di imputazione.

  • prescrizione (termine massimo decennale)

    Principio applicato dalla Corte: valutato il complessivo decorso dei termini e le sospensioni quantificate (374 giorni), è stato ritenuto raggiunto il termine massimo decennale e quindi intervenuta l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Una comunicazione o intestazione fuorviante della citazione può costituire violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, giustificando l'annullamento della decisione impugnata.
  • In caso di dubbio sull'oggetto della citazione è prudente comparire personalmente o chiedere chiarimenti, perché l'assenza può pregiudicare l'esercizio della difesa e non garantire la tutela contro decisioni sul merito.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto dei periodi di sospensione e dei termini massimi (ad es. il termine decennale richiamato dalla giurisprudenza); contestazioni sul computo possono essere decisive.
  • La Procura Generale può concludere per annullamento senza rinvio se ritiene estinto il reato per prescrizione; la Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio rende inevitabile l'estinzione.
  • In procedimenti con più capi di imputazione, la dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni periodi non esclude che vizi procedurali possano portare all'estinzione anche del residuo reato.

Testo integrale

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