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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazione respinta integralmente ovvero inammissibile o improcedibile - Condanna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Sussiste ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impugnazione è stata integralmente respinta oppure è stata dichiarata inammissibile o improcedibile. In conseguenza di tale esito, trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone alla parte impugnante il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis.

La decisione

L'impugnazione non ha avuto esito favorevole ed è stato riconosciuto l'obbligo della parte che l'ha proposta di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La regola è ritenuta applicabile anche al processo tributario, secondo l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 26652 del 10 novembre 2017. La Corte costituzionale, con sentenza n. 18 del 2 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

    La disposizione prevede un obbligo economico aggiuntivo a carico di chi propone un'impugnazione integralmente respinta, inammissibile o improcedibile. L'importo è pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione originaria.

  • Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Determina il parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi del comma 1-quater.

  • Ordinanza Corte di cassazione 10 novembre 2017, n. 26652

    Ha ritenuto applicabile anche al processo tributario l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater.

  • Sentenza Corte costituzionale 2 febbraio 2018, n. 18

    Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13, comma 1-quater, senza quindi rimuovere né disapplicare la disciplina.

Massime di principio

  • Quando un'impugnazione viene integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, il proponente deve normalmente pagare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.
  • La sanzione economica opera anche nel processo tributario, secondo l'orientamento richiamato della Corte di cassazione.
  • L'obbligo riguarda la parte che ha proposto l'impugnazione risultata fallimentare, anche se si tratta di un'impugnazione incidentale.
  • La mera soccombenza parziale, di regola, non integra il presupposto letterale dell'ulteriore contributo: la norma richiede il rigetto integrale oppure una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità non comporta l'eliminazione dell'obbligo previsto dalla norma.

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