Sentenza del 22/02/2018 n. 91 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla nozione di ente di diritto pubblico ai fini del non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all'imposta - Nozione di "ente di diritto pubblico" - Società commerciale detenuta al 100% da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune - Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
NTN contestava l'assoggettamento all'IVA e le conseguenti sanzioni relative al compenso ricevuto dal comune per lo svolgimento di compiti pubblici comunali, quali gestione di immobili e strade, manutenzione di parchi e aree verdi, disinfestazione, gestione del mercato e smaltimento di rifiuti animali. Sosteneva che il rapporto non fosse una prestazione di servizi onerosa, ma l'affidamento di compiti pubblici finanziati dal comune, e che essa dovesse beneficiare del non assoggettamento previsto per gli enti di diritto pubblico.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, salva la verifica dei fatti da parte del giudice nazionale, l'attività svolta da NTN in esecuzione del contratto con il comune costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, poiché esiste un rapporto giuridico, uno scambio di prestazioni e un compenso quale controvalore dei servizi. Il carattere forfettario o inferiore ai prezzi di mercato del compenso non elimina il nesso diretto con le prestazioni. La società non beneficia inoltre del non assoggettamento previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA: la mera proprietà pubblica integrale, l'assenza di prerogative autoritative, l'autonomia gestionale, l'attività svolta anche per terzi e la disciplina privatistica escludono, salvo diversa verifica nazionale, la qualificazione come ente di diritto pubblico operante quale pubblica autorità. La controversia è stata quindi decisa in senso favorevole all'amministrazione fiscale, con rinvio al giudice nazionale per le verifiche fattuali e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (...) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La prestazione resa in forza di un contratto e remunerata dal comune è imponibile quando esiste un nesso diretto tra il servizio concretamente svolto e il compenso ricevuto.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente (...) un'attività economica.
Un'attività è economica quando è svolta in modo indipendente e mira a ottenere introiti con carattere di stabilità; non rilevano di per sé lo scopo di lucro, l'interesse generale perseguito o il fatto che il compito sia imposto dalla legge.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.
Il non assoggettamento richiede congiuntamente che l'attività sia svolta da un ente di diritto pubblico e che l'ente agisca in veste di pubblica autorità. La deroga va interpretata restrittivamente.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 73
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore.
Il compenso versato dal comune costituisce base imponibile quando rappresenta il corrispettivo effettivo dei servizi, anche se determinato forfettariamente o destinato a coprire i costi.
Legge ungherese n. CXXVII del 2007 sull'IVA, articolo 7
Non sono considerate attività economiche (...) le attività proprie dei pubblici poteri.
La disciplina nazionale deve essere applicata in conformità ai criteri dell'ordinamento unionale; una società privata non diventa automaticamente esercente pubblici poteri per il solo fatto di svolgere compiti comunali.
Legge ungherese n. CLXXXIX del 2011 sugli enti locali, articoli 13, 41 e 112
Le norme individuano i compiti comunali e consentono al comune di affidarli a organismi o società, ma l'affidamento contrattuale non attribuisce automaticamente alla società la natura di ente pubblico né le prerogative autoritative del comune.
Massime di principio
- La proprietà pubblica totalitaria di una società non basta, da sola, a qualificarla come ente di diritto pubblico ai fini IVA.
- Quando una società, anche senza scopo di lucro, svolge servizi individuati in un contratto e riceve un compenso collegato a tali servizi, si presume l'esistenza di una prestazione onerosa e di un'attività economica imponibile.
- Il fatto che il servizio persegua un interesse generale o costituisca un compito obbligatorio dell'ente pubblico non esclude l'IVA se l'esecuzione è affidata a una società autonoma mediante contratto.
- Per applicare il non assoggettamento occorre verificare sia la natura pubblicistica dell'organismo sia l'esercizio effettivo di prerogative di pubblica autorità; l'assenza di poteri autoritativi è un forte indice contrario.
- L'autonomia gestionale, la possibilità di operare per clienti diversi dall'ente pubblico e l'applicazione di regole privatistiche depongono contro il non assoggettamento.
- Il compenso resta potenzialmente imponibile anche se forfettario, annuale, destinato a coprire i costi o inferiore al prezzo di mercato, purché sia determinato in anticipo e collegato ai servizi resi.
- La valutazione definitiva dipende comunque dai fatti e dal diritto nazionale: occorre esaminare contratto, poteri dell'organismo, modalità di controllo pubblico, clienti serviti e collegamento tra compenso e prestazioni.
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