Sentenza del 22/02/2018 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposta di registro - Atti e contratti - Adempimento da parte di terzo dell'obbligo altrui - Tassazione autonoma - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima la tassazione autonoma dell’atto compiuto dal terzo. Il beneficio previsto dall’art. 21, comma 2, non si applica quando l’adempimento proviene da un soggetto diverso dall’obbligato originario, anche se l’atto è funzionalmente collegato all’obbligazione principale. L’adempimento del terzo non può quindi essere tassato come la sola disposizione soggetta all’imposta più onerosa dell’atto complessivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 21, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro. Il ricorrente riteneva che l’adempimento dell’obbligazione, anche mediante una prestazione diversa, dovesse essere considerato collegato all’atto presupposto e non autonomamente tassato. La decisione distingue però tra l’adempimento con beni diversi effettuato dal medesimo obbligato, che non costituisce un negozio autonomo, e l’adempimento dell’obbligo altrui effettuato da un terzo, che ha causa propria e autonoma.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro
Il vantaggio fiscale previsto dal secondo comma dell’art. 21 trova un limite di carattere soggettivo, essendo necessario che l’adempimento, anche con prestazione diversa, provenga dal medesimo soggetto.
La disposizione opera quando il medesimo obbligato adempie la propria obbligazione, anche con beni o prestazioni differenti. Non si applica invece all’adempimento effettuato da un terzo, poiché quest’ultimo realizza un negozio solutorio dotato di causa autonoma e soggetto a tassazione propria.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, l’identità del soggetto che adempie è decisiva: l’adempimento del medesimo obbligato può rimanere collegato all’atto originario, mentre quello di un terzo è normalmente considerato autonomo.
- L’adempimento con una prestazione diversa non comporta automaticamente un nuovo negozio tassabile quando proviene dallo stesso obbligato; il collegamento con l’atto originario può quindi essere riconosciuto.
- Quando un terzo estingue l’obbligazione altrui, il relativo atto può essere soggetto a imposizione autonoma, anche se economicamente o funzionalmente collegato al rapporto principale.
- Il beneficio fiscale volto a evitare una duplicazione impositiva deve essere interpretato restrittivamente e non può essere esteso a soggetti diversi dall’obbligato originario.
Testo integrale
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