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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 108 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in tema di classificazione delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune. Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Norma europea armonizzata EN 590:2013 - Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata - Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di un olio minerale dichiarato come olio da gas per climi artici, con tenore di zolfo non superiore allo 0,001%, nella sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata. Le autorità doganali ritenevano invece che il prodotto non possedesse le caratteristiche di distillazione richieste per gli oli da gas e dovesse essere classificato in una diversa sottovoce, con conseguente pagamento di dazi, IVA e sanzione. La società sosteneva che la conformità alla norma EN 590:2013, relativa ai carburanti diesel per climi artici o con inverni rigidi, fosse sufficiente per la classificazione come olio da gas.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la classificazione tariffaria deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce verificabili al momento dello sdoganamento. Per qualificare un prodotto come olio da gas ai sensi della nomenclatura combinata sono determinanti i valori di distillazione previsti dalla nota complementare 2 del capitolo 27, misurati secondo il metodo ISO 3405: distillazione inferiore al 65% a 250 °C e pari o superiore all'85% a 350 °C. Poiché il prodotto distillava oltre il 65% a 250 °C, non poteva essere classificato come olio da gas nella sottovoce 2710 19 43. La conformità alla norma EN 590:2013 per i climi artici non modifica tale conclusione, poiché la nota della norma EN 590 che ammette una possibile deroga alla definizione doganale non costituisce, in quanto tale, una disposizione rilevante del diritto dell'Unione. La decisione definitiva sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e nomenclatura combinata, allegato I, versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014

    La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità alle regole generali per l'interpretazione della NC; i titoli delle sezioni e dei capitoli sono puramente indicativi e prevalgono il testo delle voci e delle note.

    La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo normativo delle voci e delle note della nomenclatura, non su denominazioni commerciali o descrizioni generiche del prodotto.

  • Nota complementare 2, lettere d) ed e), del capitolo 27 della nomenclatura combinata

    "Oli da gas" sono gli oli pesanti che, secondo il metodo ISO 3405, distillano a 250 °C meno del 65% in volume e a 350 °C almeno l'85% in volume.

    I valori di distillazione costituiscono il criterio oggettivo e decisivo per qualificare un prodotto come olio da gas ai fini doganali.

  • Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata

    "Oli da gas ... aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%".

    Il rispetto del limite di zolfo non è sufficiente: il prodotto deve anzitutto rientrare nella definizione doganale di olio da gas, inclusi i requisiti di distillazione.

  • Norma armonizzata EN 590:2013

    "La definizione proposta nella tariffa doganale comune dell'UE può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi."

    La nota g della norma non consente di derogare ai criteri della nomenclatura combinata per la classificazione doganale. La norma EN 590 rileva, nel contesto richiamato dalla direttiva 98/70, per i metodi di prova e le specifiche dei carburanti, non per sostituire i criteri tariffari.

  • Direttiva 98/70/CE, articolo 4 e allegato II

    "I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013."

    Il rinvio alla EN 590 riguarda i metodi di prova relativi alla qualità del combustibile diesel e non estende automaticamente tutte le definizioni della norma alla classificazione tariffaria doganale.

  • Articolo 234, paragrafi 1 e 3, del codice doganale bulgaro

    L'elusione o il tentativo di elusione del pagamento dei dazi costituisce frode doganale, sanzionata per le persone giuridiche con una somma compresa tra il 150% e il 250% dei dazi non corrisposti.

    La diversa classificazione tariffaria può comportare dazi supplementari e sanzioni amministrative qualora la dichiarazione doganale errata integri gli estremi previsti dalla normativa nazionale.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale prevalgono le caratteristiche fisiche e chimiche oggettive della merce, verificabili al momento dello sdoganamento, rispetto alla destinazione commerciale, alla denominazione utilizzata dall'importatore o alla conformità a uno standard tecnico di settore.
  • Quando la nomenclatura combinata stabilisce soglie quantitative o parametri tecnici specifici, tali criteri devono essere applicati direttamente e con il metodo di prova previsto dalla stessa normativa doganale.
  • La conformità a una norma tecnica armonizzata, come la EN 590, non implica automaticamente l'appartenenza a una determinata sottovoce tariffaria, soprattutto quando la norma e la nomenclatura perseguono finalità diverse.
  • Un'eventuale deroga contenuta in uno standard privato è rilevante ai fini doganali solo se recepita o resa applicabile da una disposizione vincolante del diritto dell'Unione; non può modificare autonomamente le definizioni della tariffa doganale comune.
  • La destinazione d'uso del prodotto è un criterio subordinato: può assumere rilievo solo quando la classificazione non sia determinabile sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive.
  • Per ridurre il rischio di rettifiche e sanzioni, l'importatore dovrebbe documentare preventivamente i parametri analitici richiesti dalla sottovoce dichiarata, in particolare i risultati delle prove di distillazione effettuate secondo il metodo normativamente prescritto.

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