Sentenza del 22/02/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Presunzioni - Detenzione capitali in paese "black list" - Raddoppio dei termini - Legittimità - Sussiste; Presupposto impositivo verificatosi in paese "white list" - presunzione di imponibilità - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento e della presunzione di imponibilità prevista per le somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata senza adeguato monitoraggio fiscale. In particolare, il contribuente aveva ceduto un immobile situato in Francia, Paese appartenente alla cosiddetta white list, e aveva successivamente trasferito i fondi in Svizzera, considerata black list. La questione era se la mera detenzione o il trasferimento dei capitali in Svizzera consentisse di presumere imponibile in Italia il reddito, anche quando il presupposto reddituale, ossia l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile, si era verificato in Francia.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 12 del D.L. 78/2009 per capitali detenuti in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, qualificando tale disposizione come norma procedurale e quindi applicabile retroattivamente. Tuttavia, ha escluso l’applicazione automatica della presunzione di imponibilità alle somme derivanti dalla cessione dell’immobile in Francia, poiché il presupposto impositivo, se esistente, si era verificato in un Paese white list. Spettava quindi all’Agenzia delle Entrate dimostrare concretamente l’esistenza di un reddito imponibile in Italia. Il contribuente ha ottenuto una decisione favorevole sul punto sostanziale relativo alla presunzione di imponibilità, mentre l’Amministrazione è risultata vittoriosa sulla questione dei termini di accertamento.
Norme richiamate
Art. 12 del D.L. 78/2009
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in relazione a capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata senza adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.
La disposizione è stata interpretata come norma procedurale e non sostanziale, con conseguente applicabilità retroattiva secondo l’impostazione adottata dalla sentenza. Tale interpretazione è segnalata come contrastata da Cassazione n. 2662/2018.
D.L. 167/1990
Disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività e dei capitali detenuti all’estero.
La violazione degli obblighi di monitoraggio può determinare l’applicazione del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del D.L. 78/2009, quando siano coinvolte attività detenute in Paesi black list.
Massime di principio
- La detenzione di capitali in un Paese black list, in assenza di monitoraggio fiscale, può comportare l’estensione dei termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento, secondo l’orientamento che considera l’art. 12 del D.L. 78/2009 una norma procedurale.
- La localizzazione dei fondi in un Paese black list non dimostra automaticamente che il reddito sia imponibile in Italia: occorre individuare dove si è verificato il presupposto impositivo.
- Quando il reddito deriva dalla cessione di un immobile situato in un Paese white list, l’Agenzia delle Entrate non può applicare automaticamente la presunzione di imponibilità prevista per i capitali detenuti in Paesi black list, ma deve provare l’esistenza e l’imponibilità del reddito in Italia.
- Il trasferimento successivo del denaro in un Paese black list non modifica, di per sé, il luogo in cui si è prodotto il reddito originario.
- La questione della retroattività del raddoppio dei termini deve essere verificata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale applicabile, poiché esistono pronunce di Cassazione non univoche.
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