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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08556/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/07/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione di merito compiute dai giudici di primo e secondo grado, deducendo l'insussistenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere e la rilevanza dello stato di ubriachezza ai fini dell'esclusione del dolo. La Corte rileva però che i motivi erano generici e manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva già affrontato in modo congruo tutte le questioni fattuali e giuridiche, valorizzando anche la condotta oppositiva posta in essere dall'imputato per ostacolare l'operato di un pubblico ufficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione presuppone la piena tenuta della motivazione di merito sul punto della capacità di intendere e volere e sulla irrilevanza dello stato di ubriachezza rispetto al dolo, in presenza di una condotta oppositiva finalizzata a ostacolare il pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o manifestamente infondate contro una motivazione di merito già congruamente sviluppata su tutti i punti decisivi.
  • Lo stato di ubriachezza, di per sé, non esclude il dolo quando la condotta complessiva dell'agente evidenzi un consapevole atteggiamento oppositivo e finalizzato a ostacolare l'azione del pubblico ufficiale.
  • Le doglianze sulla capacità di intendere e di volere devono confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: se questa è puntuale e logicamente coerente, la censura meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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