Cassazione Penale, Sentenza n. 13182/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Vetrano. L'istanza riguardava la detenzione subita in relazione a indagini e contestazioni per associazione finalizzata al narcotraffico (D.P.R. n. 309/1990, art. 74) con riferimento alla formale intestazione fittizia di una Mercedes con doppiofondo. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione sul piano dell'art. 314 c.p.p., sostenendo in particolare che l'esercizio del diritto al silenzio non poteva essere valutato come elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo dopo la novella del 2021 e che il giudice della riparazione non avrebbe adeguatamente verificato la presenza del dolo o della colpa grave con parametro di giudizio autonomo.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, la quale aveva accertato la colpa grave del Vetrano in ragione della sua partecipazione all'operazione di intestazione fittizia dell'autovettura (dato ritenuto pacifico anche nella sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione). La Corte ha chiarito che il diritto al silenzio non può essere considerato di per sé causa ostativa: tuttavia, se solo l'imputato è in grado di fornire una logica spiegazione atta a dissolvere il valore indiziante di elementi emersi nelle indagini, il mancato esercizio di tale facoltà esplicativa può concorrere, insieme ad altri elementi, a configurare una condotta omissiva causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare e quindi colpa grave. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nulla è stato riconosciuto a favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (disciplinante la riparazione per ingiusta detenzione)
La Corte interpreta la norma nel senso che, dopo la modifica normativa del 2021, resta fermo il principio che il diritto al silenzio è inviolabile ma che, se solo l'imputato è in grado di fornire spiegazioni logiche atte a rimuovere il valore indiziante di elementi acquisiti, il mancato esercizio di tale facoltà esplicativa può concorrere (con altri elementi) a configurare colpa grave ostativa al risarcimento.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
Norma sostanziale che costituiva il capo di imputazione originario. La Corte segnala che la Cassazione aveva annullato senza rinvio la condanna per non aver commesso il fatto in relazione all'associazione, ma ciò non ha impedito di considerare come acquisito il dato relativo alla intestazione fittizia dell'autovettura ai fini della valutazione della colpa grave nel giudizio di riparazione.
Principi giurisprudenziali richiamati (orientamenti di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione)
La Corte riafferma che il giudice della riparazione può valorizzare fatti accertati nel processo penale anche se l'imputato è stato successivamente assolto (diversi standard probatori tra fase cautelare e di merito) e che l'accettazione di fittizia intestazione di beni, se collegata all'uso dei beni per reati, può costituire colpa grave.
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione il giudice può utilizzare fatti e accertamenti emersi nel processo penale anche se l'imputato è stato assolto, poiché sono applicabili standard di valutazione differenti tra fase cautelare e di merito.
- Il diritto al silenzio è pienamente tutelato; tuttavia, il mero esercizio del silenzio non impedisce di considerare complessivamente la condotta dell'interessato: se solo l'imputato poteva fornire una spiegazione logica capace di rimuovere il valore indiziante di elementi rilevanti e non l'ha fatto, questo comportamento può concorrere, insieme ad altri elementi, a configurare colpa grave.
- Accettare di farsi intestare fittiziamente beni che risultano poi utilizzati per attività illecite è atteggiamento che comporta un rischio di coinvolgimento e, in giurisprudenza consolidata, può integrare colpa grave ostativa all'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Per ottenere la riparazione il richiedente deve non solo contestare la detenzione ma anche allegare e, se possibile, provare fatti favorevoli o spiegazioni alternative plausibili; l'omissione di tali elementi esplicativi quando solo il richiedente può fornirli è rilevante nella valutazione complessiva.
- In casi simili, è fondamentale fornire al giudice della riparazione una ricostruzione alternativa e documentata delle ragioni che giustificano comportamenti sospetti (es. intestazioni formali), perché il giudice può legittimamente integrare il quadro probatorio con gli elementi già acquisiti nel procedimento penale.
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