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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34108/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato l'affermazione di responsabilità. Il ricorso era incentrato sul preteso travisamento delle dichiarazioni di un testimone, ritenendo che la sentenza di merito avesse valorizzato erroneamente tali dichiarazioni, in particolare quanto riferito alla confessione resa dal ricorrente al teste. La Corte ha però ritenuto il motivo palesemente generico, perché formulato come censura di merito e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la responsabilità su plurimi elementi probatori. È stato inoltre rilevato che dalle conclusioni della parte civile non proveniva alcun apporto utile alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua genericità e la mancata confutazione della motivazione della sentenza d'appello, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di molteplici elementi probatori, compresa la valutazione delle dichiarazioni del teste circa la confessione resa dal ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una critica generica o meramente fattuale della ricostruzione probatoria, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, se la decisione censurata si fonda su un complesso di elementi probatori logicamente e giuridicamente coerente.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se la valutazione delle prove non presenta vizi logici o giuridici e il ricorso non evidenzia un effettivo errore decisivo nella loro lettura.
  • L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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