Cassazione Penale, Sentenza n. 35454/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 2 luglio 2026, aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Sulmona il 18 giugno 2026, ritenendo l’indagato gravemente indiziato della detenzione di 700 grammi di cocaina presso la propria abitazione. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi relativi alla motivazione e all’applicazione della legge processuale in materia di esigenze cautelari. Dopo la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, disposta dal GIP di Sulmona il 6 agosto 2028, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso il 27 agosto 2026, indicando la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari aveva già realizzato l’attenuazione del regime cautelare perseguita con l’impugnazione. La rinuncia, determinata da tale sopravvenienza, non comporta soccombenza; pertanto non sono state applicate né la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Il testo non riporta il dispositivo successivo alla formula «P.Q.M.».
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Posto che la rinuncia all'impugnazione è stata determinata da sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente non deve essere condannato, ai 2sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Quando la rinuncia all’impugnazione consegue alla sopravvenuta carenza di interesse, non si applicano al ricorrente le conseguenze economiche previste dalla norma per spese e sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento cautelare che realizza l’attenuazione del regime perseguita con il ricorso fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Il venir meno dell’interesse alla decisione dopo la proposizione del ricorso non configura soccombenza; quando la rinuncia all’impugnazione è determinata da tale sopravvenienza, non conseguono la condanna alle spese del procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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