Sentenza del 27/04/2017 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Irpef - Redditi di lavoro dipendente - Retribuzioni non godute erogate dal datore di lavoro a seguito di condanna del Tribunale per licenziamento ingiustificato - Tassabilità - Condizioni - Irpef - Reddito di lavoro dipendente - Indennità di licenziamento - Non ha funzione risarcitoria - Tassabilità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassabilità delle retribuzioni arretrate e delle indennità percepite dal lavoratore a seguito dell’illegittimo licenziamento. Il contribuente sosteneva che tali somme avessero natura risarcitoria e, quindi, fossero esenti da imposta. La disciplina degli artt. 6 e 17 del D.P.R. 917/1986 distingue invece tra risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi, imponibile, e risarcimento del danno puro, non imponibile. Le somme collegate al rapporto di lavoro, comprese quelle corrisposte per la risoluzione del rapporto derivante da comportamento illegittimo del datore, sono considerate reddito di lavoro dipendente quando sostituiscono emolumenti non percepiti. Spetta al contribuente dimostrare, con elementi concreti, l’eventuale quota riferibile a un danno non reddituale.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. Le retribuzioni non godute e le indennità di licenziamento ingiustificato, anche se qualificate dalle parti come risarcitorie o corrisposte nell’ambito di una transazione, sono imponibili nella misura in cui reintegrano redditi perduti. Tali somme sono soggette a tassazione separata e a ritenuta d’acconto. La mera qualificazione formale dell’indennità come risarcimento non è sufficiente a escludere l’imposizione.
Norme richiamate
Art. 6 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.
Le somme che sostituiscono retribuzioni non percepite mantengono natura reddituale e sono imponibili, anche quando vengono formalmente qualificate come risarcimento. Restano escluse, in linea generale, le somme riferibili a un danno non reddituale puro, che il contribuente deve provare specificamente.
Art. 17 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Prevede la tassazione separata per determinate somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o derivanti da transazioni e controversie relative al rapporto.
Le indennità percepite in conseguenza della cessazione del rapporto o della definizione di una controversia sul licenziamento possono essere assoggettate a tassazione separata, anziché concorrere ordinariamente al reddito dell’anno.
Art. 51 del D.P.R. 917/1986 (già art. 48 TUIR)
Rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, inclusi gli importi corrisposti a titolo transattivo quando sostituiscono retribuzioni o altri compensi lavorativi.
Cassazione, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1349
Conferma che le indennità derivanti dal rapporto di lavoro sono imponibili quando risarciscono la perdita di redditi e che il contribuente deve provare l’eventuale natura non reddituale di una parte delle somme.
Cassazione, sentenza 16 settembre 2005, n. 18369
Ribadisce l’imponibilità delle somme corrisposte in relazione a licenziamento illegittimo o transazione, quando esse costituiscono ristoro di emolumenti non percepiti, con applicazione della tassazione separata.
Massime di principio
- Per stabilire se un’indennità è imponibile non conta soltanto il nome attribuito dalle parti, ma la sua funzione economica effettiva.
- Le somme che compensano stipendi, premi, mensilità o altri redditi non percepiti sono normalmente imponibili come reddito di lavoro dipendente.
- Un risarcimento può essere fiscalmente esente solo se riguarda un danno non reddituale effettivo, adeguatamente individuato e documentato.
- In caso di accordo transattivo, è opportuno distinguere e documentare separatamente le somme relative a retribuzioni perdute da quelle riferite a danni personali o non patrimoniali.
- Le indennità collegate alla cessazione del rapporto o alla definizione di una controversia di lavoro possono essere soggette a tassazione separata e ritenuta d’acconto.
- L’onere di dimostrare la quota non imponibile ricade sul contribuente; la semplice indicazione contrattuale o giudiziale del carattere risarcitorio non è sufficiente.
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