Cassazione Penale, Sentenza n. 22986/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appellante impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (condanna per furto aggravato). La Corte d'appello aveva ritenuto tardivo l'atto perché la cancelleria aveva annotato l'acquisizione della PEC al 23/10/2021, mentre la scadenza quinidicinale prevista dall'art.585 c.p.p. sarebbe stata il 22/10/2021. Il ricorrente invece dimostrava che la PEC con l'atto di impugnazione era stata inviata e risultava ricevuta dal sistema il 22/10/2021 (ricevuta automatica di consegna alle ore 20:12:39) e sosteneva che la data rilevante è quella di acquisizione dal sistema ricevente, non l'apertura della mail da parte della cancelleria.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che, per le impugnazioni trasmesse via PEC, il termine di deposito si considera rispettato se la PEC è stata acquisita dal sistema ricevente entro la mezzanotte del giorno di scadenza (richiamando il D.L. 137/2020, art. 24). La annotazione della cancelleria sulla data di apertura della mail (23/10/2021) è da considerarsi un'attestazione relativa all'apertura manuale e non alla ricezione informatica; la ricevuta di avvenuta consegna del sistema, che documenta l'inoltro/accettazione il 22/10/2021, prova la tempestività. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p. (termine per l'impugnazione)
Individua il termine quindicinale per proporre l'appello contro la sentenza; la Corte di legittimità ha richiamato tale termine per stabilire la scadenza da rispettare, ma ha precisato che la determinazione del giorno di presentazione va valutata con riferimento alla ricezione informatica della PEC.
"il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"
La disposizione emergenziale stabilisce che il deposito via PEC è tempestivo se effettuato entro la mezzanotte del giorno di scadenza; la Cassazione ha interpretato che per la PEC la data rilevante è quella di acquisizione/recezione dal sistema ricevente (ricevuta di consegna), non la data in cui la cancelleria apre la posta.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 3 n. 46827 del 21/11/2021; Sez. 4 n. 31230 del 14/06/2023; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
La Corte richiama precedenti orientamenti secondo cui, in caso di impugnazioni via PEC, è necessario controllare le ricevute di consegna del sistema e non limitarsi all'annotazione di cancelleria; inoltre ricorda la possibilità di acquisire il fascicolo per verificare error in procedendo.
Massime di principio
- Per le impugnazioni trasmesse via PEC, la data rilevante è quella di acquisizione dal sistema ricevente (ricevuta di consegna), ossia il momento in cui la PEC viene ricevuta dal sistema del destinatario.
- Il termine di deposito per gli atti con scadenza a giorni si considera rispettato se la PEC è pervenuta al sistema ricevente entro le ore 24 del giorno di scadenza (D.L. 137/2020, art. 24).
- L'annotazione di cancelleria relativa all'apertura della posta o all'iscrizione sul registro (mod. 31) non sostituisce né prevale sulla prova informatica della ricezione (ricevuta PEC).
- È fondamentale conservare e produrre le ricevute elettroniche (PEC: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna) in caso di contestazione di tardività.
- Se la cancelleria dichiara tardivo un atto nonostante la presenza della ricevuta di consegna entro termine, è possibile impugnare tale valutazione per error in procedendo e ricorrere in Cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento.
- In caso di dubbi sui tempi di ricezione, il difensore dovrebbe verificare lo stato delle ricevute e, se necessario, richiedere l'accesso al fascicolo o indicare espressamente nel ricorso le ricevute PEC come prova della tempestività.
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