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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28090/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione relativa ad alcune unità immobiliari site in Bisignano, località San Nicola. Il tribunale aveva dichiarato l’acquisto per usucapione in favore delle controparti; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione proposta dal soccombente, il quale aveva dedotto principalmente la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado, eseguita a mezzo posta. Secondo il ricorrente, l’atto era stato consegnato per errore a una persona che si era qualificata come sua moglie, ma che non lo era, con conseguente mancata conoscenza del processo. In cassazione ha articolato tre motivi: i primi due per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto valorizzare il certificato di stato di famiglia e avrebbe errato nel ritenere necessaria una querela di falso; il terzo per nullità della sentenza o del procedimento, assumendo che l’omonimia e la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in luogo non riferibile a quest’ultimo, superassero la presunzione di validità della notifica ex art. 139 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente escluso l’ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in cassazione, perché non diretti a dimostrare vizi propri della sentenza o del procedimento, ma a provare circostanze nuove inerenti alla fondatezza della censura sulla notificazione. Nel merito ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale: il ricorrente, in appello, non aveva contestato che la notifica fosse stata eseguita presso la sua abitazione, limitandosi a dedurre che la persona consegnataria si fosse qualificata come moglie senza esserlo. La Corte ha ribadito che, in caso di notificazione ex art. 139 c.p.c., la qualità del consegnatario si presume iuris tantum sulla base della relata e che spetta al destinatario fornire la prova contraria, dimostrando l’inesistenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario o la mera occasionalità della sua presenza. Non essendo state offerte argomentazioni idonee a confutare tale orientamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    ammette la produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione

    La produzione di nuovi documenti in cassazione è ammessa solo per provare l’ammissibilità del ricorso/controricorso o la nullità della sentenza impugnata, intesa come vizio proprio del provvedimento o del procedimento che incida direttamente sulla decisione; non è invece consentita per dimostrare la fondatezza della censura di merito.

  • art. 360 bis n. 2 c.p.c.

    inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non apporta argomenti idonei a rimeditare l’orientamento consolidato.

  • art. 139 c.p.c.

    la qualità ... si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica

    Nella notificazione presso il destinatario, la qualità di persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, o di vicina di casa del consegnatario si presume fino a prova contraria; incombe sul destinatario che contesti la notifica provare l’inesistenza del rapporto o la mera occasionalità della presenza del consegnatario.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., le dichiarazioni riportate nella relata circa la qualità del consegnatario integrano una presunzione iuris tantum di validità della consegna; chi contesta la notificazione deve fornire prova contraria specifica, dimostrando l’assenza di ogni rapporto tra destinatario e consegnatario o la sola occasionalità della presenza di quest’ultimo.
  • La mera deduzione che il consegnatario si sia qualificato in modo inesatto non è sufficiente, da sola, a invalidare la notificazione se non viene anche superata la presunzione legale sul collegamento con il destinatario e sulla riferibilità del luogo della consegna.
  • In sede di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi per supportare il merito della censura sulla validità della notificazione, salvo che siano diretti a dimostrare l’ammissibilità del ricorso o un vizio proprio della sentenza o del procedimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offre elementi seri per rimeditare tale indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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